Previdenza Geometri: eliminata la pensione di anzianità?

ANTEC contesta la delibera della Cassa di Previdenza Geometri che abroga l’istituto della pensione di anzianità a favore degli iscritti e dei loro familiari

di Redazione tecnica - 27/01/2022

Nell'attesa della conferma dei Ministeri vigilanti, a decorrere dall'1 gennaio 2022 i professionisti iscritti alla Cassa di Previdenza Geometri potrebbero non beneficiare più della pensione di anzianità.

Previdenza e pensione di anzianità: la comunicazione ai Geometri

Lo ha rilevato l'Associazione Nazionale Tecnici e Tecnici Laureati Professionisti di intesa sindacale dei Liberi Professionisti Tecnici (ANTEC), su segnalazione di alcuni iscritti alla Cassa di Previdenza Geometri. In data 4 dicembre 2021, i professionisti iscritti alla Cassa avrebbero ricevuto una PEC dal seguente contenuto:

In particolare, è stato deliberato di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituto della pensione di anzianità di cui all’art. 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Contestualmente è stata introdotta, all’art. 34, cc. 6 bis e 6 ter, del citato Regolamento, la facoltà di anticipare la fruizione della pensione di vecchiaia con calcolo misto di cui all’art. 34, c. 6, rispetto al requisito anagrafico di 67 anni. Coloro i quali abbiano maturato 60 anni di età anagrafica e 40 anni di effettiva contribuzione potranno fruire infatti di un trattamento pensionistico anticipato con una riduzione della sola quota di prestazione calcolata con il sistema reddituale, in misura pari all’1% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico di 67 anni di età con una riduzione minima del 12%. È comunque prevista la salvaguardia dell’importo derivante dall’applicazione del calcolo contributivo di cui all’art. 33, c. 2, del Regolamento e l’accesso al nuovo trattamento è possibile solo ove l’importo spettante sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6, della legge n. 335/1995”.

Un provvedimento approvato dal Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella Seduta del 24 novembre 2021 con 111 voti favorevoli, 31 contrari e 3 astenuti.

Le contestazioni di ANTEC

Con 3 lettere indirizzate al Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e ai Ministeri competenti, ANTEC ha chiesto di non approvare la delibera, diffidandone l'attuazione.

In particolare, ANTEC contesta:

  • in base alla gerarchia delle fonti, la modifica ad un regolamento da parte della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, é inammissibile se in contrasto con la Legge dello Stato;
  • la deliberazione del Comitato dei Delegati nella Cassa Geometri della Seduta del 24 novembre 2021, é in palese contraddizione con quanto previsto dalla Legge 20 ottobre 1982, n. 773 ”Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”, che tra le altre cose prevede espressamente la corresponsione della pensione di anzianità;
  • la pensione di anzianità é prevista in tutte le Casse di previdenza e per la Cassa Geometri dall’art. 1 della Legge 773/82;
  • l’abrogazione dell’articolo 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, non può abrogare gli articoli 1 e 3 della Legge 773/82;
  • l’attuazione della delibera potrebbe creare difficoltà nell’interpretazione, innescando così confusione tra gli iscritti oltre ad innumerevoli contenziosi con relativo danno per gli iscritti e per l’Ente;
  • nella nota trasmessa agli iscritti, non si fa alcun riferimento né al numero né alla data della delibera e ciò in contrasto con la vigente legislazione che prevede l’obbligo di pubblicazione di tutte le deliberazioni;
  • la deliberazione adottata dalla Cassa Geometri dal 1 gennaio 2022, non risulta essere pubblicata in contrasto con le norme sulla trasparenza;
  • l’inserimento all’articolo 34 dei commi 6 bis e 6 ter, previsto nella delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella Seduta del 24 novembre 2021, non agevola la flessibilità in uscita, al contrario la ostacola, prevedendo una eccessiva penalizzazione economica nel calcolo della quota retributiva spettante;
  • la modifica regolamentare altera il principio del pro-rata in applicazione all’art. 3, comma 12 della Legge n. 335/1995, finalizzato a salvaguardare la quota di pensione già maturata che non può subire variazioni per la parte di contributi versata con il sistema retributivo, pena la disapplicazione del principio stesso;
  • la penalizzazione del calcolo reddituale risulterebbe discriminante solo verso quei geometri che intenderebbero usufruire dei requisiti di anzianità lasciando di fatto inalterato il calcolo reddituale del pro-rata per le altre due tipologie di trattamento quali pensione di vecchiaia anticipata a 67 anni (con calcolo reddituale fino al 2009) e pensione di vecchiaia a 70 anni (con intero calcolo reddituale).
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