Quando una nuova costruzione si nasconde all'ombra di una pergotenda

Ci sono delle caratteristiche ben precise che definiscono la pergotenda come un intervento in edilizia libera. Ecco la sentenza del TAR

di Redazione tecnica - 07/03/2022

La pergotenda per essere tale deve essere una struttura precaria o comunque non a mutare stabilmente lo stato dei luoghi. Diversamente si tratta di una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire.

Pergotenda: edilizia libera o nuova costruzione? La sentenza del TAR

Sulla disputa se la posa di una pergotenda configuri un intervento di edilizia libera o nuova costruzione è tornato a parlare il Tar Latina, con la sentenza n. 97/2022 inerente il ricorso per l’annullamento di un'ordinanza comunale con cui è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’avvenuta posa in opera, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, di una struttura metallica fissata al lastrico solare predisposta per il sostegno di altro materiale ombreggiante. Inoltre il ricorso riguardava anche il rigetto della domanda di accertamento di conformità sulla stessa struttura, presentata dopo l'ingiunzione di demolizione.

Mancata comunicazione demolizione non rende atto illegittimo

Il TAR ha preliminarmente ricordato che, in materia di abusi edilizi, i provvedimenti amministrativi come le ordinanze di demolizione costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto. Inoltre, l’ordine di sospensione che ha preceduto quello di demolizione ha comunque informato la parte ricorrente della pretesa ripristinatoria dell’Amministrazione.

Edilizia libera o permesso di costruire?

Per quanto riguarda la contestata posa in opera di una struttura metallica con finalità di sostegno di elementi ombreggianti, la grande estensione del manufatto (50 mq circa) e le caratteristiche strutturali di infissione stabile nell’edificio non fanno pensare a un manufatto realizzato in edilizia libera: in questo caso si sarebbe trattato di una struttura precaria, destinata ad esigenze transitorie e facilmente amovibile.

Come spiega il TAR, per consolidata giurisprudenza, i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, e non rileva neppure la loro eventuale precarietà strutturale, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie. Ciò significa che per tale struttura era necessario il permesso di costruire.

Sospensione efficacia ordine di demolizione

In merito al fatto che fosse stata presentata istanza di accertamento di conformità dopo l'emanazione del procedimento sanzionatorio, ha fatto sì che la perdita di efficacia dell’ordine di demolizione fosse temporanea, giusto il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria "con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l’amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell’atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento”.

In definitiva, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comporta soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

La struttura, di grande estensione e non amovibile si configurava come nuova costruzione: il ricorso è stato quindi respinto perché il manufatto era privo di permesso di costruire e quindi abusivo.

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