Recupero sottotetto, sanatoria e agibilità: il Consiglio di Stato sulle differenze

Il Consiglio di Stato interviene sul recupero di un sottotetto e chiarisce le differenze tra permesso di costruire in sanatoria e certificato di agibilità

di Giorgio Vaiana - 24/06/2021

Il recupero di un sottotetto tramite un permesso di costruire in sanatoria, la successiva agibilità e un rapporto complicato di vicinato per i rumori "molesti" provenienti da un'unità immobiliare divenuta abitabile. Insomma, normale amministrazione che viene anche questa volta affrontata a colpi di ricorsi e sentenze.

Recupero sottotetto, sanatoria e agibilità: la sentenza del Consiglio di Stato

Questa volta è il Consiglio di Stato ad intervenire con la sentenza 14 giugno 2021, n. 4626 resa in riferimento ad un ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado proposta dal ricorrente avverso l’autorizzazione di agibilità del piano sottotetto destinato ad uso abitativo e sovrastante la sua unità immobiliare. Può un sottotetto diventare unità immobiliare a tutti gli effetti? E può anche ricevere l'autorizzazione di agibilità? Analizziamo insieme la sentenza.

Speciale Testo Unico Edilizia

Il sottotetto della discordia

Propone ricorso il proprietario di un appartamento. Sopra si trova un piano sottotetto ad uso abitativo che ha ricevuto, da parte di un Comune, regolare autorizzazione di agibilità. Il Tar, che ha ritenuto tempestivo il ricorso nonostante quello che affermavano il Comune e il proprietario del sottotetto, ha respinto le affermazioni del proprietario dell'appartamento sottostante per mancanza di interesse. La questione arriva sul tavolo dei giudici del Consiglio di Stato.

Da locale sottotetto a locale abitabile

É la trasformazione da locale sottotetto a locale abitabile la scintilla che fa scattare la lite tra i due vicini. Secondo il ricorrente, che abita al piano di sotto, questa trasformazione violerebbe le norme urbanistiche. Ma non ha impugnato, come spiegano i giudici, il permesso di costruire in sanatoria, ma direttamente il certificato di agibilità "che è atto successivo e autonomo rispetto al titolo edilizio, attenendo all’igienicità interna dell’abitazione e al rispetto delle norme costruttive e antincendi e che, pertanto, impinge di per sé sulla sfera d’interessi dell’appellante, il quale potrebbe essere stato eventualmente danneggiato dal mutamento di destinazione d’uso del locale stesso, autorizzato dal Comune con il su citato permesso, non impugnato. Ne discende che, a differenza di quanto affermato dal Tar, sussiste l’interesse al ricorso, sicché questo è ammissibile".

Il certificato di agibilità

I giudici, nella sentenza, spiegano che il ricorrente non è riuscito a dimostrare gli errori di valutazione del certificato di agibilità. Questo certificato, rileva la sentenza, è stato rilasciato in piena conformità del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), avendo il proprietario del sottotetto prodotto tutti i documenti necessari previsti. Per questo il Comune ha rilasciato legittimamente il certificato di agibilità, avendo anche acquisito il nulla osta dei vigili del fuoco.

Rumori e agibilità

Vengono contestati i rumori provenienti dal piano sottotetto. Ma questo, dicono i giudici, "non ha attinenza con l’agibilità di siffatto locale, riguardando una vicenda di rapporti di vicinato che esula dalle valutazioni del Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo e che, in ogni caso, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo". Ecco perché l'appello è stato accolto per quanto riguarda la sussistenza dell'interesse al ricorso, ma respinto su tutto il resto.

© Riproduzione riservata