Regione Siciliana: il fascicolo del fabbricato entra nel Regolamento Tipo Edilizio Unico

Il nuovo Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana prevede la redazione del fascicolo del fabbricato

di Redazione tecnica - 31/05/2022

Come previsto all'art. 17 del nuovo Regolamento Tipo Edilizio Unico approvato dalla Regione Siciliana, tutte le nuove costruzioni  e le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, dovranno dotarsi del fascicolo del fabbricato, redatto a cura di professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dell’amministratore del condominio.

Contenuti e obblighi per il fascicolo del fabbricato

L’acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.

Il fascicolo contiene, preferibilmente in forma digitale, i seguenti elementi fondamentali:

  1. l’individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
  2. titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
  3. documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
  4. copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità (SCA) con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
  5. copia dell’autorizzazione del Genio Civile;
  6. elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
  7. indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici;
  8. relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005 (ex legge 10/1991);
  9. certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici.

L’Amministrazione comunale può stabilire di ampliare ai fabbricati esistenti la redazione del fascicolo del fabbricato, in tal caso lo stesso conterrà i dati di cui alla scheda allegata al nuovo Regolamento (Allegato “B”).

Conservazione e aggiornamento del Fascicolo del fabbricato

Il fascicolo del fabbricato è tenuto dal proprietario o dall’amministratore del condominio, che dovranno trasmetterlo al Comune di appartenenza anche a seguito di eventuali aggiornamenti. In caso di vendita il suddetto fascicolo è consegnato al nuovo proprietario; analogamente è consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.

Tutte le pratiche edilizie presentate dopo la data di entrata in vigore del nuovo Regolamento e per qualsiasi tipo di intervento, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall’Amministratore nel caso di condomini, i quali dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell’incarico.

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