Regolamento Tipo Edilizio Unico: 4 verifiche sulla CILA

Il nuovo Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana definisce gli elementi per la verifica istruttoria della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

di Gianluca Oreto - 31/05/2022

Tra i grandi misteri irrisolti del comparto delle costruzioni è possibile annoverare l'effetto della comunicazione di inizio lavori asseverata, altrimenti conosciuta con l'acronimo di CILA.

Edilizia: comunicazioni, segnalazioni e permessi

È noto a tutti che in riferimento alla tipologia di intervento, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia, TUE) definisce:

  • l'edilizia libera, ovvero gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo o comunicazione (art. 6);
  • gli interventi che necessitano di CILA (art. 6-bis);
  • gli interventi sottoposti a segnalazione di inizio lavori asseverata (SCIA) ordinaria o alternativa (artt. 22 e 23);
  • gli interventi che necessitano di permesso di costruire (PdC) (art. 10).

Sulla CILA nel corso degli anni sono arrivati parecchi interventi della giurisprudenza, con specifico riferimento all'operato della pubblica amministrazione successivo alla ricezione della CILA. In particolare, la CILA può essere "irricevibile, "denegata" o "inefficace"?

In realtà, l'art. 6-bis del TUE non lo chiarisce esattamente anche se restano validi i principi stabiliti all'art. 1, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 per il quale "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

Dalla lettura della giurisprudenza, sembrerebbe che una CILA possa essere resa "inefficace" solo se questa comunicazione non era idonea per la tipologia di intervento (che avrebbe richiesto di SCIA o PdC).

La CILA nel Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana

Di CILA se ne parla all'interno del Regolamento Tipo Edilizio Unico approvato dalla Regione Siciliana che, oltre a prevedere le modalità di controllo a campione (minimo 10% del numero di comunicazioni pervenute al Comune in un determinato periodo di tempo), definisce anche le modalità di verifica istruttoria.

In particolare, le CILA selezionate sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine ai seguenti quattro elementi:

  • all’idoneità dell’istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell’intervento;
  • alla conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente;
  • alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
  • alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione.

Mentre, tutte le CILA/SCIA/SCA (segnalazione di agibilità) trasmesse sono sempre sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.

Le CILA non rientranti nei controlli a campione sono archiviate previo inserimento nel programma telematico di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale.

Anche in questo caso, però, neanche il Regolamento edilizio della Regione Siciliana può esserci d'aiuto non definendo gli effetti di un mancato riscontro di uno dei 4 elementi sottoposti a verifica. In particolare, cosa accade in caso di:

  • inidoneità della CILA?
  • non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente?
  • false dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà?
  • false dichiarazioni del tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione?

Gli effetti della CILA

Come prevede l'art. 6-bis del TUE, la CILA è una comunicazione che sta "in mezzo" tra l'edilizia libera e quella subordinata a titolo. La CILA è un documento all'interno del quale un tecnico abilitato attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
  • sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

All'interno della CILA sono contenuti, inoltre, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

La CILA mette al corrente l'amministrazione dell'avvio di determinati lavori che non sono liberi. In linea strettamente teorica, la CILA (essendo una mera comunicazione) dovrebbe essere inserita sempre all'interno del programma telematico di gestione delle pratiche edilizie.

Al più quello che potrebbe accadere è che se la CILA non risultasse idonea per la tipologia di intervento, l'amministrazione dovrebbe attivare un controllo in cantiere a seguito del quale dovrebbe emettere un provvedimento di sospensione (anche questo inserito all'interno del programma telematico di gestione delle pratiche edilizie) rendendo la precedente CILA "superata" (aspetto che dovrebbe essere considerato per la verifica dello stato legittimo).

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