Ripristino di una struttura: manutenzione straordinaria o nuova costruzione?

Il Consiglio di Stato annulla un ordine di demolizione e la sentenza del TAR: il locale contestato era già esistente

di Redazione tecnica - 16/06/2022

Il rifacimento di un locale di modeste dimensioni, già esistente e sul quale non è stato nemmeno previsto un cambio di destinazione d’uso, non può essere considerato come un intervento soggetto a permesso di costruire, ma rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria assentibili con una semplice SCIA.

Ripristino di un locale: nuova costruzione o manutenzione straordinaria?

La conferma giunge dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4270/2022, che ha annullato quanto disposto in primo grado dal TAR, proprio per erronea valutazione dei fatti e della documentazione da parte del tribunale di primo grado. La questione riguarda il ricorso contro un ordine di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per opere abusive consistenti nel “rifacimento di un piccolo volume di mt.1,00 x mt.2,00 circa, in muratura con copertura in lamiere coibentate”.

Secondo l’appellante l’intervento edilizio non avrebbe integrato una “nuova costruzione”, bensì un’opera di mera manutenzione straordinaria di una preesistenza edilizia, costituita da un piccolo locale igienico, effettuata senza incremento di superficie e volume; di conseguenza, sdarebbe stato erroneamente applicato l’art. 31 del d.P.R. 380/2001, invece dell’art. 37 (intervento eseguito in assenza o difformità da scia), o degli artt. 33 e 34 (ristrutturazione senza permesso, ovvero intervento in parziale difformità da permesso), che avrebbero comportato semplicemente l’erogazione di una sanzione pecuniaria.

Come testimoniato anche dalle prove documentali, il volume era già esistente da tempo, ragion per cui si trattava di un intervento di manutenzione straordinaria, ovvero restauro e risanamento conservativo, con mera comunicazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001. In particolare, come emerge dall'accertamento di conformità, l'intervento contestato non ha comportato alcun incremento di volume e sviluppa una superficie inferiore al metro quadro, rappresentando il fedele rispristino di opera preesistente, nel rispetto della tipologia, della sagoma, dell’altezza e delle dimensioni planimetriche.

Permesso di costruire o SCIA?

La stessa amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha ammesso testualmente che si tratta, non di nuovo volume, ma di rifacimento di un piccolo volume di mt. 1,00 x mt. 2,00 circa, in muratura con copertura in lamiere coibentate”: in sostanza si trattava solo di un intervento di sostituzione di alcune parti danneggiate, o comunque della ricostruzione di una preesistenza, che può essere ricondotto alla manutenzione straordinaria, oppure a quello della ristrutturazione “leggera”, anch’essa soggetta a semplice S.C.I.A., in quanto non concretizza una modifica incidente sul carico urbanistico, con conseguente non applicabilità degli artt. 31 e 33 del TU dell’edilizia, dovendosi invece fare applicazione, se del caso, dell’art. 37.

Di coseguenza, l’ordine di demolizione è stato annullato, con eventuale onere per l'amministrazione di rivalutare l’abuso e le relative conseguenze anche alla luce della eventuale disciplina vincolistica caratterizzante l’area, fermo restando che si tratta della ricostruzione di una modesta volumetria preesistente.

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