Risanamento conservativo: ok a demolizione e ricostruzione

Il rifacimento di una porzione di muratura perimetrale ammalorata, realizzata nel rispetto degli elementi formali e strutturali dell’edificio originario, integra un intervento di risanamento conservativo

di Redazione tecnica - 05/10/2023

Un intervento di risanamento conservativo non postula l’obbligo di conservare totalmente i muri perimetrali, ma è possibile procedere con il rifacimento di porzioni delle parti strutturali quando il loro consolidamento risulta comprovatamente impossibile. Si tratta di caratteristiche che fanno rientrare il lavoro tra gli interventi di manutenzione straordinaria e per i quali è possibile richiedere il permesso di costruire in sanatoria.

Risanamento conservativo: ok a demolizione e ricostruzione su struttura danneggiata

Lo spiega bene il Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 settembre 2033, n. 8564, con la quale ha confermato la legittimità di un permesso di costruire in sanatoria, rilasciato a una società immobiliare coinvolta in un progetto di riqualificazione edilizia finalizzato a ricavare, in un edificio in centro storico, sette unità immobiliari residenziali. L’intervento, nel dettaglio, prevedeva, per la parte di immobile soggetta a risanamento conservativo di tipo B, la parziale demolizione e ricostruzione di alcuni tratti della muratura perimetrale e la sopraelevazione, entro il limite massimo di un metro, per il raggiungimento dell’altezza minima utile.

Durante l’esecuzione dei lavori erano state accertate alcune difformità rispetto al progetto assentito, per le quali la società ha presentato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, che il Comune aveva rilasciato.

Da qui il ricorso del proprietario di un immobile adiacente e già respinto dal TAR in quanto:

  • il risanamento conservativo di tipo B non postula l’obbligo di conservare totalmente i muri perimetrali poiché le norme di attuazione del piano generale che disciplinano tale tipo di intervento contemplano anche il rifacimento di porzioni delle parti strutturali del fabbricato quando il loro consolidamento risulta comprovatamente impossibile;
  • il parziale rifacimento non contrasta con la definizione di risanamento conservativo di cui all’art. 77, comma 1 lett. d), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, poiché la lett. d) del citato comma va letta in combinato disposto con la lett. b) che precede, riconducendo alla categoria della manutenzione straordinaria la sostituzione degli elementi costruttivi degradati anche con funzioni strutturali;
  • con il titolo originario era già stata legittimamente assentita la demolizione e ricostruzione di uno dei muri;
  • trova applicazione la procedura di sanatoria prevista dal d.P.R. n. 380/2001 e non quella indicata dall’art. 106 della l.p. n. 15/2015 che contempla la previa presentazione di una perizia asseverata e l’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire da parte del Consiglio Comunale;
  • quanto al profilo di illegittimità relativa alla sopraelevazione dell’edificio, il Comune, ha specificatamente accertato la corrispondenza delle altezze realizzate rispetto a quanto concessionato.

Demolizione e ricostruzione parti ammalorate: è manutenzione straordinaria

Un giudizio confermato anche in appello. Spiega Palazzo Spada che le NTA sul risanamento conservativo di tipo B contemplano il rifacimento di porzioni strutturali del fabbricato quando il loro consolidamento risulta comprovatamente impossibile. Lo strumento urbanistico consente, quindi, per gli edifici oggetto di risanamento conservativo, anche la demolizione e ricostruzione delle parti degradate delle murature perimetrali esterne, che sono comprese tra le parti strutturali del fabbricato. Non solo: la sostituzione degli elementi costruttivi degradati anche con funzioni strutturali va ricondotta alla categoria della manutenzione straordinaria. Di conseguenza, tale tipo di opere va ricompreso anche nell’ambito della più ampia e incisiva categoria del risanamento conservativo.

Questa interpretazione si colloca nel solco della giurisprudenza amministrativa  che ha qualificato come manutenzione straordinaria e risanamento conservativo le opere che, lasciando inalterata la struttura interna ed esterna dell’edificio, sono atte a ripristinare l’individualità originaria dell’immobile.

La finalità del restauro e del risanamento conservativo, infatti, è quella di rinnovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di conservazione si tratta) dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali. La possibilità di sostituzione della muratura perimetrale degradata (costituente elemento costruttivo con funzioni strutturali) rientra nel genus di manutenzione straordinaria, con conseguente ammissibilità anche nella più incisiva tipologia di intervento di risanamento conservativo.

In questo caso, la sanatoria impugnata ha riguardato solo le difformità relative alla eseguita demolizione e ricostruzione di una parte del muro, mentre il resto dell’intervento era già stato assentito. Sussistendo quindi presupposti per la riconducibilità dell’intervento al risanamento conservativo, il Consiglio ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune.

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