Ristrutturazione pesante, SCIA alternativa e autorizzazione sismica: interviene il TAR

Il TAR Puglia chiarisce le possibilità di utilizzo della SCIA alternativa a permesso di costruire nel caso di realizzazione di un intervento di ristrutturazione pesante

di Redazione tecnica - 19/08/2021

Edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire. Uno degli maggiori limiti del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è probabilmente rappresentato dalla quantità di casistiche "limite" che interessati, tecnici e pubbliche amministrazione non riescono sempre ad incasellare all'interno del corretto articolo previsto dalla normativa edilizia.

Ristrutturazione pesante, SCIA alternativa e autorizzazione sismica: nuova sentenza del TAR

E uno dei tanti casi lo possiamo trovare e analizzare nella sentenza n. 1262/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ci consente di chiarire alcuni aspetti relativi agli interventi di "ristrutturazione pesante" e all'utilizzo della SCIA alternativa al permesso di costruire prevista dall'art. 23 del Testo Unico Edilizia.

Sui tavoli del TAR finisce il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza emessa per la demolizione delle opere abusive realizzate su immobile identificato e consistenti in tre muri perimetrali al piano superiore di un'abitazione preesistente.

Secondo la ricorrente sarebbe stata sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire. Ma non per i Carabinieri locali che a seguito di sopralluogo hanno contestato la violazione di alcune norme edilizie procedendo al sequestro preventivo delle opere ritenute abusive con conseguente segnalazione al Comune che ha emesso l'ordinanza di demolizione ma (afferma il ricorrente) “senza alcuna adeguata istruttoria riportandosi pedissequamente a quanto accertato dai Carabinieri”.

Speciale Testo Unico Edilizia

Il ricorso

Secondo il ricorrente le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione sarebbero state realizzate sulla base di valido titolo abilitativo costituito proprio dalla SCIA alternativa al permesso di costruire corredata dagli elaborati dimostranti il superamento dei vincoli presenti sull'immobile, nonché dalla relativa autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia edilizia e sismica, oltre che supportate dal rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata. Pertanto, tali opere non necessiterebbero “di autorizzazione sismica in quanto rientranti secondo la normativa nazionale sulle costruzioni, NTC 018 e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, tra le "opere di minore rilevanza” perché ricadenti, in particolare, "in sito di zonizzazione sismica 2 ma con ag minore di 0,20 g”.

La SCIA alternativa

I giudici del TAR hanno ricordato che l'art. 23, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001 annovera tra gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire "gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)”, ovvero "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Il Decreto SCIA e la Tabella A

Secondo quanto riportato nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, gli elementi che connotano gli interventi di “ristrutturazione pesante” realizzabili tramite SCIA alternativa a permesso di costruire sono, tra gli altri, quelli:

  • che non comportino la completa demolizione dell'edificio;
  • che comportino l’aumento del volume complessivo;
  • che apportino modifiche al prospetto dell'edificio;
  • che comportino un cambio d'uso urbanisticamente rilevante se l’immobile è ricompreso nel centro storico.

Tutti interventi ammessi alla SCIA alternativa di cui all'art. 23 del Testo Unico Edilizia.

La medesima tabella prevede che il medesimo titolo è sufficiente per le nuove costruzione “in esecuzione di strumento urbanistico attuativo”, nonché per gli “interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati”, ivi compresi “gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi”.

Il caso di specie

Nel caso sottoposto alla lente del TAR, i lavori indicati nella SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dal ricorrente consistono nell’ampliamento di un fabbricato esistente ad uso abitativo. Tra le altre cose, la legge regionale sul Piano casa disciplina gli “interventi straordinari di ampliamento” stabilendo che “possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m3” , e ciò sul presupposto che “per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico (androni, porticati, ecc)”.

Ampliamento

In sostanza, nel caso di specie gli interventi realizzati consistono in un ampliamento del fabbricato preesistente inferiore al 20% della volumetria totale dell’immobile. Fatto che li riconduce di diritto agli interventi descritti alla lettera c), comma 1 dell'art. 10 del DPR n. 380/2001, dato che gli interventi realizzati hanno evidentemente comportato (soltanto) “modifiche della volumetria complessiva” dell’edificio.

Da ciò consegue che l’intervento edilizio trova legittimo titolo nella SCIA alternativa.

L'autorizzazione sismica

In riferimento all'autorizzazione sismica, il TAR fa notare che l'art. 94-bis del DPR n. 380/2001 (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) al comma 1, lettera b), n. 1, tra gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità prevede "gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3)".

Dalla relazione tecnica allegata dal ricorrente emerge che nell’area controversa il valore di accelerazione al suolo è pari a 0,1854. Pertanto, gli interventi realizzati rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b, n. 1 dell’art. 94 bis del TUE per i quali non serve la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione, in conformità all'articolo 94.

In allegato la sentenza completa.

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