Sanatoria edilizia: senza autorizzazione sismica niente da fare

Niente doppia conformità per opere realizzate senza autorizzazione sismica, necessaria in presenza di nuove costruzioni non qualificabili come precarie

di Redazione tecnica - 21/09/2023

La qualificazione o meno di un’opera come precaria è al centro di una recente, interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 35851/2023. Una simile classificazione ha infatti degli importanti corollari: un’opera stabile necessita di permesso di costruire, tanto più se realizzata in cemento armato e inoltre, se richiesta, anche di autorizzazione sismica.

Nuove costruzioni senza autorizzazione sismica: il no della Cassazione alla sanatoria

Sulla base di questi presupposti, era stata emessa da una Corte d’Appello una sentenza di condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71-72 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e che aveva portato il responsabile degli abusi a ricorrere in Cassazione, senza però ottenere il risultato sperato. Secondo gli ermellini infatti “la sentenza ha adeguatamente confermato il giudizio di colpevolezza, evidenziando che le caratteristiche proprie delle opere rendevano necessario il rilascio del permesso di costruire”.

Opere precarie o stabili: come qualificarle?

Ricorda la Cassazione che per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili.

L’edificio in questione, un capannone di 600 mq-in cemento armato con l'interpolazione di pannelli e pilastri in scatolare metallico, è stato definito come opera connotata da "maestosità" (altezza in gronda a 5.40 metri) e da "stabile, perdurante e durevole destinazione d'uso", a prescindere da un'eventuale smontabilità.

Un manufatto, dunque, palesemente privo di carattere precario e saldamente ancorato al suolo, da qualificare di certo come nuova costruzione.

Per altro, la presenza di una platea in cemento armato alta circa 35 cm. ed estesa per circa 140 mq., era da ritenersi, per dimensioni, altezza e conformazione - destinata alla successiva edificazione di un altro manufatto fuori terra, ed anch'essa sottoposta al permesso di costruire.

Altro oggetto del contendere, una recinzione che secondo la Cassazione andava definità in maniera più appropriata come muro, realizzata in cemento armato, estesa per tutto il lotto e alta mediamente 2,50 m con installazione di cancelli e porte metalliche. Il manufatto, per caratteristiche strutturali sfuggiva ad una funzione meramente delimitativa della proprietà, rappresentando, per contro, una nuova costruzione.

Gli ermellini quindi hanno ribadito di aderire al costante indirizzo per il quale, in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Accertamento di conformità: niente sanatoria senza autorizzazione sismica

Infine, i giudici di piazza Cavour non hanno accolto la tesi secondo cui la pratica di concessione in sanatoria non sarebbe stata ancora definita in senso negativo, e l'ordinanza di demolizione emessa costituirebbe solo un provvedimento parziale del Settore Patrimonio del Comune ma non del SUAP, tale da non "esternare la volontà di rigetto dell'autorità amministrativa".

Il percorso della richiesta di sanatoria amministrativa, si era concluso nel 2018 con l'ordine di demolizione delle opere abusive - ritenute non sanabili. Alla data della pronuncia di appello, dunque, questa era la volontà dell'autorità amministrativa, e la pendenza di un ricorso al TAR contro lo stesso provvedimento non riveste, ovviamente, alcun significato al riguardo.

Per altro, era escluso il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380 del 2001. Questo perché le opere erano state eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, necessaria per la loro realizzazione.

Infine gli ermellini ricordano che il reato di edificazione abusiva ha natura permanente, e che proprio in questi termini si manifesta la lesione del bene tutelato dalla norma, che viene meno soltanto con la rimozione dell'abuso e con il ripristino dell'integrità territoriale violata

 

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