Sconto in fattura e cessione del credito: tutto quello che occorre sapere

Tra il 2023 e il 2024 si sono assottigliate le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio. Vediamo chi e quali bonus possono utilizzarle

di Gianluca Oreto - 24/01/2024

Il bonus 75% barriere architettoniche

Considerazioni a parte merita il bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’utilizzo delle opzioni alternative era stato inizialmente concesso dal D.L. n. 11/2023 che aveva previsto espressamente l’esclusione di questo bonus dal divieto di utilizzo. Poi è arrivato il D.L. n. 212/2023 (che come già anticipato deve ancora essere convertito in legge) che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 212/23 (inserito nella sua conversione in legge) che nella sua attuale versione dispone:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

È stato inoltre previsto un nuovo sistema di eccezioni al divieto di opzione alternativa ancorato alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (entrata in vigore del D.L. n. 212/2023):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo

Sostanzialmente le opzioni alternative sono state concesse al bonus 75%:

  • senza limitazioni sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • a partire dall’1 gennaio 2024 (incluso) solo ai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e alle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, con quest’ultimo requisito non applicabile se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • senza limitazioni per gli interventi per i quali risulti presentata entro il 30 dicembre 2023 la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo ma che al 30 dicembre 2023 abbiano già iniziato i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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