Sgombero di un edificio abusivo: non sempre è possibile

Lo sgombero coattivo di un bene immobile abusivo può avvenire solo se esso fa parte del patrimonio indisponibile e solo previa, apposita delibera consiliare

di Redazione tecnica - 23/10/2022

Lo sgombero coattivo di un immobile abusivo può avvenire solo se esso rientra tra i beni del patrimonio indisponibile, e solo dopo che l'Amministrazione ha adottato una delibera consiliare in merito.

Sgombero di un edificio abusivo: non sempre è possibile

Sulla base di questi presupposti, il Tar Sicilia, II sez., con la sentenza n. 2848/2022, ha annullato l’ordinanza di sgombero di un immobile abusivo emessa da un’Amministrazione comunale a seguito dell’inottemperanza di un ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Come ha spiegato il Collegio, l’atto non è stato adottato per procedere coattivamente alla demolizione dell'opera abusiva, ma in funzione della diretta e immediata tutela del patrimonio immobiliare dell'Ente e in una prospettiva palesemente rivendicatoria. Sul punto, il giudice ricorda che l’art. 823 c.c., ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio di poteri amministrativi (c.d. autotutela possessoria) solo per tutelare i beni del demanio pubblico, il cui regime la giurisprudenza tende ad estendere ai beni del patrimonio indisponibile.

Il bene in questione invece non rientra in questa categoria di beni, i quali, ai sensi dell’art. 826, ult. co., c.c., sono “gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”. Di fatto, non risulta che l’immobile in questione sia stato destinato ad un pubblico servizio.

Se il bene non rientra fra quelli demaniali, esso fa parte del patrimonio indisponibile

In assenza di una tale destinazione, il bene non può che rientrare nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguenza che l’Amministrazione può adottare solo i rimedi di carattere ordinario. In altri termini, rimangono applicabili esclusivamente le regole proprie del diritto privato, motivo per cui in questo caso la P.A. avrebbe dovuto adire l'autorità giurisdizionale.

In sostanza, in assenza di una espressa qualificazione del bene acquisito ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 è necessario richiamare le generali coordinate secondo cui l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dall'esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso per fini di pubblica utilità.

Per lo sgombero è necessaria una delibera consiliare

Il bene acquisito ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è riconducibile al patrimonio indisponibile dell'Ente solo a fronte di una deliberazione consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici o la vocazione dell'immobile acquisito al soddisfacimento di finalità pubbliche. Pertanto, in mancanza di una deliberazione in tale senso, che in questo caso non è stata adottata, il bene deve considerarsi rientrante nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con la conseguente nullità degli atti di autotutela esecutoria adottati, in quanto il Comune deve rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria per esperire una comune azione a difesa della proprietà.

Di conseguenza, l'ordinanza di sgombero coattivo adottata dall’Amministrazione Comunale è stata dichiarata nulla e il ricorso accolto.

 

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