Sismabonus acquisti 110%: il Fisco su orizzonte temporale e soggetto beneficiario

La risposta n. 351 dell'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento operativo sul sismabonus acquisti 110% relativamente alla scadenza e al soggetto beneficiario

di Redazione tecnica - 29/06/2022

Nel caso di acquisto di case antisismiche chi sostiene le spese e chi acquisisce la titolarità del bene sono due persone diverse, chi fruisce della detrazione fiscali? In quale orizzonte temporale? E con quali possibilità alternative alla detrazione stessa (sconto in fattura e cessione del credito)?

Sismabonus acquisti 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questi quesiti l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 351 del 28 giugno 2022 che ci consente di approfondire alcuni temi legati alla fruizione del cosiddetto sismabonus acquisti potenziato. Stiamo parlando della detrazione fiscale prevista all'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 previsto e poi modificato:

  • dall'articolo 46-quater del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • dall'articolo 8, comma 1, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Stiamo parlando della detrazione riservata agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici:

  • ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
  • allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento;
  • eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
  • che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

In questo caso, spettano all'acquirente delle unità immobiliari delle detrazioni del 75% (riduzione di una classe di rischio sismico) o dell'85% (riduzione di due classi di rischio sismico) da calcolare sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Speciale Superbonus

Sismabonus acquisti: l'orizzonte temporale

Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ricorda che a seguito delle modifiche normative previste dall'ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021), il sismabonus ordinario (quindi anche il sismabonus acquisti ordinario) potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024.

Cosa diversa è il sismabonus acquisti potenziato al 110% dall'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In questo caso, a seguito del rinvio operato nel comma 4 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, agli acquirenti delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dall'articolo 119 (Superbonus) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Sismabonus acquisti: chi lo utilizza?

Relativamente al soggetto beneficiario del bonus, come detto, la norma lo identifica con il soggetto acquirente delle nuove unità immobiliari che sostiene la spesa relativa al loro acquisto.

Nel caso di specie si rappresenta una particolare condizione in cui l'acquisto immobiliare sia stipulato "a favore di terzo". Sostanzialmente una madre acquista una casa antisismica per il figlio al quale le parti attribuiscono il diritto di pretendere l'adempimento del contratto, benché l'acquisto sia stipulato da altri, e «il terzo» consegue direttamente l'acquisto dell'immobile, nel momento in cui il bene verrà ad esistenza, per il solo fatto dell'avvenuta conclusione del contratto.

In altri termini, lo stipulante (nel caso di specie, la madre dell'Istante) sostiene la spesa per l'acquisto dell'immobile e «non appena la cosa viene ad esistenza», è il terzo beneficiario (nel caso di specie, l'Istante) ad acquistare la proprietà dell'immobile.

In tale ipotesi, tenuto conto che presupposto per la fruizione dell'agevolazione è il sostenimento dell'onere da parte del soggetto che ne fruisce, il terzo beneficiario (il figlio) non possiede i requisiti normativamente previsti per fruire del sismabonus acquisti in questione in quanto, pur essendo acquirente dell'unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all'acquisto.

Parimenti il diritto a fruire dell'agevolazione non può maturare in capo al soggetto stipulante (madre dell'Istante), atteso che gli effetti reali del contratto si producono direttamente in capo al terzo (il figlio) nel momento in cui il bene viene ad esistenza.

Niente bonus per nessuno.

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