Sismabonus acquisti 110%, asseverazione e zone sismiche: nuovo chiarimento dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde sulla fruizione del sismabonus acquisti 110% e l'asseverazione tardiva in caso di edificio in zona sismica 2 e 3

di Redazione tecnica - 26/05/2021

Da quando è stato istituito il sismabonus l'argomento che più ha destato dubbi riguarda la presentazione dell'asseverazione tecnica del progettista riguardante gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus e asseverazione tecnica

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 aveva, infatti, previsto che l'asseverazione tecnica andava presentata unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività. Ma nella sua prima versione, l'art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che ha instituito il sismabonus, prevedeva questa agevolazione unicamente agli edifici in zona sismica 1. Ma attenzione, perché con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (entrato in vigore l'1 maggio 2019) è stata estesa questa detrazione fiscale anche agli edifici in zona sismica 2 e 3. E qui cominciano i dubbi che si intrecciano con le modifiche al DM n. 58/2017 operate:

Sismabonus e asseverazione tecnica: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

Su questo argomento abbiamo registrato diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate che, sull'asseverazione tecnica e sul momento della sua presentazione per non perdere il diritto alla agevolazione fiscale, si è espressa diverse volte. L'ultimo intervento, recentissimo, arriva con la risposta n. 364 del 24 maggio 2021 che ci consente di fare il punto sull'argomento.

Nel nuovo caso sottoposto alla lente del Fisco, un'impresa chiede se i futuri acquirenti una casa antisismica realizzata mediante demolizione e ricostruzione come previsto dall'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 possano fruire del sismabonus acquisti.

In questo caso l'edificio ricade in zona sismica 3, il permesso di costruire è stata presentato a febbraio 2019. Ad agosto 2020 viene presentata una SCIA in variante al permesso di costruire unitamente agli allegati progettuali inerenti i lavori oggetto di interpello.

L'interpellante, una società di costruzione, chiede:

  • se gli acquirenti dei nuovi appartamenti venduti entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021 possano beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di case antisismiche che consiste in una detrazione d'imposta;
  • se l'impresa istante, come soggetto che esegue i lavori in prima persona, possa fruire della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica e del cd. "sismabonus" (o, in alternativa, della specifica detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica) in relazione al realizzando «fondo commerciale».

Sismabonus e Asseverazione tardiva

In riferimento al primo quesito, come chiarito in premessa a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate cita o il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020 trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 24 giugno 2020, in cui si chiarisce che "le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico".

Nel caso di specie, l'edificio ricade in zona sismica 3 e il PdC è stato richiesto a febbraio 2019, per cui l'Agenzia delle Entrate conferma che i futuri acquirenti, soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, potranno fruire del sismabonus acquisti (anche potenziato al 110%).

Sismabonus acquisti: beneficiario

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati,ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su "edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.

È, dunque, necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001).

Nel caso sottoposto a istanza si evince che si tratta di un intervento di nuova costruzione, quindi l'interpellante non potrà beneficiare per se stesso delle detrazioni di cui all'articolo 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

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