Sospensione o revoca ordine demolizione: gli obblighi del giudice di esecuzione

La Cassazione ricorda che il giudice è tenuto a valutare attentamente le eventuali condizioni per fare accogliere o meno un’istanza di sanatoria

di Redazione tecnica - 26/01/2022

Un ordine di demolizione può essere sospeso nel momento in cui il responsabile dell’abuso presenta un’istanza di sanatoria edilizia e il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutarne attentamente l’eventuale sussistenza perché l'Amministrazione possa poi procedere in tempi brevi e ragionevoli all’emanazione di un nuovo provvedimento.

Ordine di demolizione: responsabilità del giudice dell'esecuzione

Si tratta di una responsabilità fondamentale, che la Corte di Cassazione ha evidenziato con la sentenza n. 2267/2022. Il caso in esame riguarda il ricorso proposto per violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), contro l’ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva accolto parzialmente un’istanza di revoca dell'ordine di demolizione.

In particolare, i ricorrenti avevano allegato e documentato la presentazione di istanza di concessione in sanatoria relativa alla realizzazione di alcune opere abusive e il Giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato ad affermarne l'irrilevanza, senza fornire delle motivazioni a sostegno.

Sul merito, gli ermellini hanno richiamato la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria.

Esso può essere sospeso solo quando sia possibile, sulla base di elementi concreti, che venga adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale, nel giro di brevissimo tempo, un provvedimento in contrasto insanabile con l’ordine di demolizione.

Inoltre, la Corte ha ribadito che, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione è tenuto a una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare:

  • ad accertare il possibile risultato dell'istanza;
  • se esistono cause ostative al suo accoglimento;
  • nel caso di insussistenza, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Onere di allegazione e onere probatorio

Infine, sempre in tema di reati edilizi, il soggetto che invoca in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione non ha un onere probatorio, ma solo un onere di allegazione dei documenti a corredo dell’istanza. Questo perché incombe poi sull'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

In questo caso il Tribunale, a fronte di specifica allegazione dei ricorrenti, si è limitato a prendere atto dell'intervenuta presentazione di istanza di concessione edilizia in sanatoria e a valutarla irrilevante, senza considerare se ci fossero i presupposti per l'emanazione di un eventuale provvedimento di accoglimento o meno e quali fossero i possibili esiti e tempi di definizione della procedura.

L'ordinanza è stata quindi annullata, con rinvio al Tribunale per procedere a nuovo giudizio, previa disamina della documentazione fornita per valutare la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione edilizia in sanatoria.

 

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