Strutture amovibili: il Consiglio di Stato sulla temporaneità delle opere

Palazzo Spada ribadisce che la qualificazione di amovibile non coincide necessariamente con il concetto di stagionalità di un'opera

di Redazione tecnica - 13/01/2023

Il fatto che un manufatto si caratterizzi per essere facilmente amovibile, non lo qualifica in maniera automatica come struttura stagionale.

Strutture amovibili e stagionalità delle opere: la sentenza del Consiglio di Stato

La conferma arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11715/2022, con la quale ha confermato la nullità di una nota della Soprintendenza, che aveva archiviato un'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) relativa a un progetto di rimodulazione di opere in legno, facilmente amovibili, all’interno di uno stabilimento balneare situato su suolo demaniale in concessione.

Secondo la Soprintendenza, il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica avrebbero avuto limitazione stagionale – nemmeno annuale – e i manufatti avrebbero dovuto essere rimossi una volta finita l’estate, mentre invece erano stati mantenuti sul suolo demaniale, privi di titolo abilitativo paesaggistico ed edilizio.

Il TAR non era stato dello stesso avviso, specificando inannzitutto che il PdC e l’autorizzazione paesaggistica dovevano considerarsi caratterizzati da una valenza annuale e non stagionale, dato che quest’ultima limitazione non compariva in nessuno dei due provvedimenti e in ogni caso la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il suo parere ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto nel suo complesso e alla sua conformità alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico; non sarebbe potuta quindi giungere alla pronuncia di improcedibilità della pratica sulla base di un riesame della portata dei titoli rilasciati da altro ente (il Comune), travalicando quindi le proprie competenze.

Nel presentare appello, le amministrazioni, oltre a sostenere che non fosse necessario ribadire nei titoli il carattere solo stagionale delle opere da rimuovere al termine della stagione estiva, perché la suddetta limitazione sarebbe emersa inequivocabilmente dai precedenti titoli autorizzativi, la qualificazione di “amovibili” non avrebbe potuto che indicare manufatti che “possono essere mantenuti solo per la stagione estiva in conformità con quanto previsto dalle prescrizioni regionali vigenti” e non costruzioni destinate a rimanere permanentemente sul suolo demaniale.

Palazzo Spada: struttura amovibile non significa opera temporanea

Il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dal giudice di prime cure: le strutture in questione, seppure eventualmente intese originariamente dalla Soprintendenza nei suoi pareri come stagionali, sono state successivamente considerate annuali negli atti del Comune, come dimostrato dalle istanze di mantenimento dei manufatti per tutto l’anno avanzate dall’appellata, a cui non è seguito alcun diniego, anzi fornendo ulteriori autorizzazioni nel 2020.

Ma, soprattutto, la qualificazione delle opere in questione come “amovibili” utilizzata dalle Amministrazioni per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti in questione, non consente, in realtà di attribuire automaticamente agli interventi costruttivi de quibus il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.

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