Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa accade con le opere interne?

Una diversa distribuzione interna non regolarizzata al Comune si configura come abuso edilizio che blocca il superbonus 110%?

di Redazione tecnica - 11/06/2021

Dalla sua prima formulazione, l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato più volte modificato. Una delle modifiche riguarda il rapporto tra la detrazione fiscale del 110% (superbonus) e gli abusi edilizi.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le modifiche

La prima modifica è arrivata dal Decreto Legge n. 104/2020 che ha introdotto all’interno dell’art. 119 il comma 13-ter. Un comma pensato per agevolare gli interventi negli edifici plurifamiliari in cui all’interno delle unità immobiliari potevano essere stati realizzati degli abusi. Si è provato a rispondere alla domanda “l’abuso sulle parti private inficia il superbonus per le parti comuni?” con l’idea di far asseverare dal tecnico e dallo sportello unico edilizia la conformità urbanistica-edilizia delle sole parti comuni.

Con l’art. 33 del Decreto Legge n. 77/2021 tutto è, però, nuovamente cambiato con la sostituzione integrale del comma 13-ter che è stato pensato per rispondere agli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione, e che grazie alla nuova formulazione prevede per questi:

  • manutenzione straordinaria;
  • CILA senza attestazione dello stato legittimo;
  • decadenza dei benefici fiscali di cui all’art. 49 del DPR n. 380/2001 solo per alcuni casi (tra cui non figurano gli abusi edilizi).

Superbonus 110% e opere interne: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Pietro T. che ci chiede: “Il mio condominio sta realizzando degli interventi di superbonus, nel mio appartamento sono state realizzate delle opere interne non comunicate al SUE. Posso avere problemi per il superbonus sugli interventi trainanti realizzati dal condominio? posso accedere agli interventi trainati anche se ho questo abuso?”.

La domanda è molto interessante e si presta a due tipologie di risposta. Con la prima ribadiamo che per gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione, nella CILA l’interessato (in questo caso il condominio) non deve più dire nulla sulla conformità urbanistica. Ciò non significa, però, che si può avviare una cantiere di superbonus “a cuor leggero” e senza verifiche sullo stato legittimo. Una CILA in cui sono rappresentate delle non conformità consentirebbe al SUE di attivare tutte le procedure per sanzionare l’abuso (non la CILA).

La CILA tardiva

Occorre fare anche un’altra considerazione. La modifica delle opere interne (sempre che non coinvolga parti strutturali) può essere realizzata tramite CILA che è una comunicazione di inizio lavori asseverata da inviare allo Sportello Unico Edilizia. L’art. 6-bis, comma 5 del DPR n. 380/2001 prevede che “La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione”. Si tratta cioè della cosiddetta CILA tardiva dalla quale si evince che la mancata comunicazione di una distribuzione interna non può essere considerata un “abuso edilizio” ed è certamente una di quelle cose che può essere regolarizzata prima, durante o dopo gli interventi di superbonus.

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