Superbonus 110% e Asseverazione tardiva: è possibile integrare?

L'Agenzia delle Entrate torna sull'annosa questione dei tempi di invio dell'asseverazione tecnica richiesta per accedere al Sismabonus e al Superbonus

di Redazione tecnica - 01/09/2021

È possibile presentare un’asseverazione tardiva di rischio sismico per accedere al Sismabonus e al Superbonus? Oppure essa deve essere contestuale alla richiesta di titolo abilitativo? Dipende tutto dalla data di presentazione dell’istanza e da quella di inizio lavori, e la recente risposta n. 554/2021 dell’Agenzia delle Entrate lo ha nuovamente ribadito. Nel caso specifico, l’Istante, proprietario di un immobile in zona sismica 3, ha chiesto l’accesso al Superbonus nonostante l'asseverazione tecnica (Allegato B) non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo nell’agosto 2018.

Zone sismiche: dove e quando è obbligatoria l’asseverazione di rischio sismico

L’AdE ha fatto riferimento all’art. 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”), che stabilisce che l'efficacia degli interventi effettuati e finalizzati alla riduzione del rischio sismico per edifici in zona sismica 1 deve essere asseverata da parte di professionisti abilitati, con attribuzione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.

Tale obbligo di asseverazione, contestualmente alle agevolazioni del Sismabonus, è stato esteso alle zone sismiche 2 e 3 con l'articolo 8 del DL n. 34/2019, precisando che essa va presentata contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo. Nella risposta, l’AdE ha anche fatto riferimento al DM n. 24/2020, che ha stabilito che l’asseverazione tardiva è consentita solo per titoli abilitativi successivi al 16 gennaio 2020 e comunque subordinata alla sua presentazione entro l’inizio dei lavori.

Ne deriva quindi per il caso in oggetto che non è possibile accedere né al Sismabonus né al Superbonus perché la richiesta di asseverazione tardiva riguarda un intervento del 2018, quando già era obbligatoria.

Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, va quindi allegato tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.

Asseverazione tecnica: l'evoluzione del DM 58/2017

Appare utile ricordare che dalla sua pubblicazione, il DM n. 58/2017 è stato modificato:

Interventi previsti dal Superbonus

Ricordiamo infine che il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche (cd. interventi "trainanti"), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"):

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta per il sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, nonché di riduzione rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).

Infine, per accedere alla detrazione è necessario che si tratti di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 (TUE) e non in un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo DPR.

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