Superbonus 110% e barriere architettoniche: il Fisco sulle spese correlate

La Risposta n. 547/2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni importanti concetti relativi all’interventi trainato di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 05/11/2022

In questi 30 mesi di applicazione delle agevolazioni fiscali previste all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l’Agenzia delle Entrate con circolari e risposte ad interpello ha chiarito molti aspetti applicativi relativi al Superbonus 110%. Tra questi il concetto delle spese collegate e correlate all’intervento principale, a cui si applicherebbero la stessa aliquota di detrazione.

Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Su questo argomento è nuovamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 547 del 4 novembre 2022 che riguarda in particolare le spese correlate all’intervento trainato per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Intervento che, com’è noto, è trainato sia dagli interventi che accedono all’ecobonus 110% che da quelli che accedono al sismabonus 110%. Rientrano tra questi interventi quelli aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 il Fisco ha ribadito che la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Le spese su cui applicare la detrazione

La stessa circolare n. 28/E ha ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • l'acquisto dei materiali;
  • l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).

L’Agenzia delle Entrate ammette che tale elencazione non ha valore tassativo perché riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

A titolo esemplificativo, non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Sostanzialmente la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la "realizzazione di specifici interventi" nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi.

La risposta all’interpello

Nel caso di specie l’istante chiedeva se il condominio potesse portare in detrazione le spese per l’acquisto di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per realizzare il "vano motore e la fossa di termine corsa inferiore".

L’Agenzia delle Entrate è stata chiara affermando che non possono rientrare nelle detrazioni anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori.

© Riproduzione riservata