Superbonus 110% e bonus edilizi: il Fisco sulla legittimità della cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate fornisce degli interessanti chiarimenti sull’utilizzo dei crediti di imposta agevolativi di cui all'articolo 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Redazione tecnica - 27/08/2022

A seguito della pubblicazione della super circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E si è cominciato ad insinuare il dubbio sulla legittimità dei crediti edilizi ceduti e acquistati attraverso il meccanismo di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) oltre che sui profili di responsabilità.

La responsabilità dei crediti edilizi

Benché l’art. 122-bis del Decreto Rilancio definisce le misure di controllo preventive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il precedente art. 121, comma 6 parla di responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Una responsabilità sulla quale la recente super circolare del Fisco ha aperto dubbi sui quali la stessa Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha espresso forti preoccupazioni e chiesto chiarimenti.

L’inserimento del credito nella piattaforma cessioni e i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate non eliminerebbero le possibilità di frode, per cui secondo il Fisco è sempre compito del fornitore che ha praticato lo sconto o di chi ha acquistato il credito, verificare opportunamente tutte le condizioni che hanno portato alla formazione della detrazione fiscale.

Sulla legittimità della cessione dei crediti edilizi si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 435/2022 con un chiarimento che riguarda la compensazione orizzontale dei crediti di imposta agevolativi derivanti dalla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente preclusa.

Il caso di specie

Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante, società operante nel settore assicurativo, intende acquisire, a mezzo di "cessione del credito", una serie di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del Decreto Rilancio e per questo chiede di sapere se sia possibile compensare i predetti crediti con le entrate di seguito elencate:

  • codice tributo 2501 - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014
  • codice tributo 3354 - Imposta sulle assicurazioni - erario - articolo 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, legge 1216/1961
  • codice tributo 3355 - Imposta sulle assicurazioni - erario - acconto - articolo 9, comma 1-bis, legge 1216/1961
  • codice tributo 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - province – articolo 60 Dlgs 446/1997
  • codice tributo 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 334 Dlgs 209/2005
  • codice tributo 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110 legge 191/2009
  • codice tributo 3361 - Contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1 legge 44/1999
  • codice tributo 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - articolo 52, commi 4 e 5, legge 448/2001
  • codice tributo 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110 legge 191/2009
  • codice tributo 3363 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Valle d'Aosta - articolo 10, legge 690/1981 e successive modificazioni.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver ricordato la normativa di riferimento richiamata all’interno dell’art. 121 del Decreto Rilancio, il Fisco ha ammesso che se una somma può essere riscossa tramite Modello F24 perché:

  • è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;
  • è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

Quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione "accise" del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24.

Peraltro, versare i debiti della sezione "accise" utilizzando in compensazione i crediti esposti in altre sezioni del modello F24, configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all'articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 - a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello.

La legittimità del credito e la responsabilità solidale

Interessante è la parte finale della risposta dove, dopo aver chiarito che l'istante può compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 acquisiti a mezzo di "cessione del credito" con tutte le entrate oggetto dell'interpello in esame, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il Fisco ha anche ammesso di non potersi esprimere sulla legittimità dell’operazione di cessione sulla quale resta fermo il potere di controllo da parte degli organi competenti. Un po’ come dire che il credito presente in piattaforma cessioni, superato il periodo dei controlli preventivi, resta sempre soggetto a possibilità di frode sulla quale resta la responsabilità solidale del fornitore che ha fatto lo sconto e del cessionario.

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