Superbonus 110% e bonus edilizi: tutte le modifiche dalla Legge di Bilancio 2022

Con 414 voti favorevoli, 47 contrari e 1 astenuto la Camera ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2022. Ufficiali le proroghe al superbonus e agli altri bonus edilizi

di Gianluca Oreto - 30/12/2021

Esercizio provvisorio scongiurato. La Camera ha rinnovato la fiducia al Governo sul testo della Legge di Bilancio 2022 arrivato dal Senato che approderà in Gazzetta Ufficiale molto probabilmente oggi.

Superbonus 110% e Bonus edilizi: i commi della Legge di Bilancio

Sono tante le modifiche che professionisti, imprese e contribuenti attendevano e, come sempre, per comprenderle al meglio, è sempre opportuno leggere la norma ed in particolare l'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, commi:

  • 28 - dove troviamo le modifiche all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sulle detrazioni fiscali del 110% (superbonus);
  • 29 - in cui vengono riportate le modifiche all'art. 121 del Decreto Rilancio relativamente all'utilizzo delle opzioni alternative e ai nuovi adempimenti per contrastare le frodi fiscali;
  • 30 - viene previsto l'inserimento all'interno del Decreto Rilancio dell'art. 122-bis "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi" che sostanzialmente riprende integralmente i contenuti che erano stati previsti dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode);
  • da 31 a 36 - vengono inseriti tutti gli altri contenuti previsti dal Decreto anti-frode;
  • 37 - sono inserite le proroghe per ecobonus, sismabonus e bonus mobili;
  • 38 - proroga per il bonus verde;
  • 39 - proroga con riduzione dell'aliquota dal 90% al 60% per il bonus facciate;
  • 41 - viene prevista l'abrogazione del Decreto anti-frode, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo (fino al 31 dicembre 2021);
  • 42 - viene previsto l'inserimento nel Decreto Rilancio dell'art. 119-ter relativo al nuovo bonus 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Superbonus 110%: tutte le modifiche

Entriamo nel dettaglio delle modifiche per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%. Modifiche che riguardano tutte le proroghe degli orizzonti temporali e che possono essere così riassunte:

Superbonus
Beneficiario rif.normativo Aliquota SAL 30% SAL 60% Scadenza finale
Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche art. 119, comma 9, lettera a)
del D.L. n. 34/2020
110%     31/12/2023
Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche art. 119, comma 9, lettera a)
del D.L. n. 34/2020
70%     31/12/2024
Condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche art. 119, comma 9, lettera a)
del D.L. n. 34/2020
65%     31/12/2025
Persone fisiche art. 119, comma 9, lettera b)
del D.L. n. 34/2020
110% 30/06/2022   31/12/2022
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa art. 119, comma 9, lettera c) e d)
del D.L. n. 34/2020
110%   30/06/2023 31/12/2023
Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato
Spogliatoi associazioni e società sportive dilettantistiche
art. 119, comma 9, lettera d-bis) ed e)
del D.L. n. 34/2020
110%     30/06/2022

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Aspetto fondamentale da ricordare: tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).

Opzioni alternative e asseverazione di congruità: tutte le modifiche

Confermati gli adempimenti precedentemente previsti dal Decreto anti-frode. Per cui:

  • per il superbonus utilizzato in dichiarazione dei redditi (senza precompilata);
  • per il superbonus utilizzato tramite opzioni alternative;
  • per i bonus fiscali indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, che utilizzano le opzioni alternative;

è necessaria la produzione:

  • del visto di conformità;
  • dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Fatta eccezione per il superbonus e per il bonus facciate, per tutti gli altri bonus per i quali la spesa complessiva non supera i 10.000 euro, non si applica tale obbligo.

Importante previsione: dall'1 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022) rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e altri bonus edilizi: tutte le nuove scadenze

Per quanto riguarda gli altri bonus edilizi, le scadenze sono le seguenti.

Detrazione rif.normativo
Aliquota
Scadenza finale
Ecobonus art. 14 del D.L. n. 63/2013
50-75%
31/12/2024
Bonus casa e sismabonus ordinario art. 16 del D.L. n. 63/2013
50-85%
31/12/2024
Bonus Facciate art. 1, commi 219-224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160
60%
31/12/2022

 

Detrazione rif.normativo
Aliquota
Limite di spesa
Scadenza finale
Bonus Mobili art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013
50%
10.000 euro
31/12/2022
Bonus Mobili art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013
50%
5.000 euro
31/12/2024
Bonus Verde

art. 1, comma 12 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

36%
5.000 euro
31/12/2024

Bonus 75 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Per tutto l’anno 2022 oltre al superbonus 110% come trainati, gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti potranno godere di una detrazione fiscale del 75% che potrà essere utilizzata:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali di pari importo);
  • mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Stessa detrazione del 75% può essere applicata per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Sconto in fattura e cessione del credito prorogate al 2024

Proroga ufficiale anche per le opzioni alternative previste all'art. 121 del Decreto Rilancio:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Per il superbonus le opzioni alternative saranno prorogate fino al 2024. Per tutte le altre detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni, queste saranno prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Ricordiamo che le opzioni alternative possono essere utilizzate, oltre che il superbonus 110%, anche per i seguenti bonus edilizi:

  • recupero del patrimonio edilizio (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • efficienza energetica (ecobonus ordinario, art. 14 del D.L. n. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche (sismabonus ordinario, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013);
  • interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020).

Capitolo prezzari per l'asseverazione di congruità delle spese

Relativamente all'utilizzo dei prezzari da utilizzare per asseverare la congruità delle spese sostenute, occorre prendere in considerazione le seguenti modifiche da cui ognuno di noi può trarre le sue conseguenze:

  • comma 28, lettera d-bis) - all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 11, primo periodo, dopo le parole "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121", sono inserite le seguenti: “nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi" e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la dichiarazione nella dichiarazione redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità";
  • comma 28, lettera e) - all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";
  • comma 28, lettera e-bis) - all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
  • comma 29, lettera b) - all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
    a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
    b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
    ";
  • comma 30 - Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente: "Art. 122-bis. – (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) – 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
    a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
    2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma l, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
    3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
    4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
    ";
  • comma 31 - "L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
  • comma 32 - "Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo l, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
  • comma 33 - "Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione";
  • comma 34 - "Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi";
  • comma 35 - "Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore";
  • comma 36 - "Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546";
  • comma 41 - "Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157".

Ecco la nuova versione dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio:

"L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Restano immutate le lettere a) e b), art. 119, comma 13:

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

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