Superbonus 110% e bonus fiscali: la situazione delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)

Con il via libera dell’Europa al PNRR italiano arrivano anche le conferme alle proroghe per sconto in fattura e cessione del credito, ma solo per il superbonus 110%

di Redazione tecnica - 19/07/2021

Arrivano spesso in redazione domande della serie “ma se entro il 30 giugno 2022 non riesco a concludere i lavori da superbonus 110%, posso poi utilizzare le normali detrazioni?” o anche “le opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) sono valide per il 2022 per tutte le detrazioni fiscali?”. Domande che in comune hanno la difficoltà ad interpretare una norma che tra modifiche e rinvii ne ha complicato la comprensione. Proviamo, dunque, a fare un po’ di chiarezza.

Superbonus 110% e bonus fiscali: gli orizzonti temporali

Per prima cosa ricordiamo che in Italia la situazione detrazioni fiscali è sempre stata oggetto di proroghe annuali che non hanno mai consentito agli operatori di programmare con ampio respiro gli investimenti. Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e bonus ristrutturazioni, tanto per citare i più utilizzati, sono detrazioni fiscali che ad oggi scadono il 31 dicembre 2021.

È compito delle Leggi di Bilancio prorogarne l’efficacia di un altro anno. Per cui chi volesse fare degli investimenti in edilizia utilizzando le normali detrazioni deve sapere che le stesse terminano alla fine del 2021 (il bonus ristrutturazioni poi tornerà al 36%).

Cosa diversa è per il superbonus 110%. Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (entrate in vigore dopo la conferma dell’Eurofin) e dal Decreto Legge n. 59/2021 (già convertito in legge), la situazione orizzonte temporale è la seguente:

  • tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) - 1 luglio 2020-30 giugno 2022;
  • Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità - 1 luglio 2020-30 giugno 2022, se entro questa data sono stati completati il 60% dei lavori, è possibile arrivare al 31 dicembre 2022;
  • Condomini - 1 luglio 2020-31 dicembre 2022;
  • IACP - 1 luglio 2020-30 giugno 2023, se entro questa data sono stati completati il 60% dei lavori, è possibile arrivare al 31 dicembre 2023.

Le opzioni alternative: sconto in fattura e cessione del credito

Discorso a parte va fatto sulle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito). Le conferme alle proroghe della Legge di Bilancio 2021 portano in dote anche la conferma dell’art. 121, comma 7-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Questa disposizione ha esteso al 2022 le opzioni alternative ma limitatamente alle detrazioni fiscali del 110% maturate per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.

Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, al posto della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (c.d. cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le opzioni alternative possono essere esercitate per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 anche per gli interventi che danno diritto alle detrazioni previste per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14 del D.L. n. 63/2023);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219-220 della Legge n. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);
  • installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013).

In definitiva, mentre le opzioni alternative potranno essere scelte dai contribuenti per gli interventi di superbonus anche per le spese sostenute nel 2022, per tutti gli altri bonus fiscali si potranno ancora esercitare per tutto il 2021.

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