Superbonus 110%: vale anche per gli elementi di decoro della facciata?

L'Agenzia delle Entrate risponde sulla possibilità di fruire del superbonus per le spese di demolizione di elementi di decoro della facciata per l'istallazione del cappotto termico

di Redazione tecnica - 13/10/2021

Quando ad intrecciarsi tra loro sono gli interventi edilizi con le detrazioni fiscali previste dalla normativa, la situazione non è mai semplice. E come sempre a dirimere i dubbi interpretativi (di natura fiscale) non può che pensarci il Fisco.

Superbonus 110% e cappotto termico: nuovo interpello all'Agenzia delle Entrate

Questa volta è il turno degli interventi di superbonus 110% previsti all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): l'isolamento termico a cappotto. Intervento sul quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 685/2021 che tratta il caso di un condominio che intende procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell'edificio. La facciata è caratterizzata da elementi architettonici peculiari ma non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici.

Dal punto di vista tecnico, per la corretta coibentazione della facciata sarà necessario rimuovere i suddetti elementi architettonico. Questi lavori di rimozione e sostituzione con elementi a misura isolanti incideranno in modo significativo sul piano economico per la realizzazione del cappotto termico esterno.

Domanda: tali spese rientrano tra quelle accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall'articolo 5 del DM del 6 agosto 2020 e pertanto possono fruire del Superbonus e, in particolare, dello sconto in fattura?

Superbonus 110% e cappotto termico: gli elementi architettonici

Dopo aver (come sempre) ricordato i presupposti agevolativi previsti dalla normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito un concetto espresso diverse volte tra le quali con la circolare n. 30/E del 2020: il "Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato (...). L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall'articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati".

Da una parte si evince che restano escluse dal superbonus le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti. Dall'altra ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi, sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

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