Superbonus 110%: confermata la proroga per edifici plurifamiliari e IACP

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 confermata la proroga del superbonus 110% ma non per tutti

di Redazione tecnica - 10/05/2021

È stato un vero e proprio tira e molla ma alla fine la proroga per le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) è arrivata ma non per tutti i soggetti beneficiari previsti dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: proroga solo per i casi più “complicati”

Gli stessi numeri recentemente pubblicati dall’Enea avevano dimostrato che mentre il superbonus 110% aveva trovato largo spazio per edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, qualche difficoltà è stata registrata per i condomini e gli edifici plurifamiliari. Ovvero di quei beneficiari per cui la fase iniziale di verifica dei presupposti iniziali (tra cui soprattutto la conformità edilizia e urbanistica), complice la pandemia e la scarsa digitalizzazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia, è resa particolarmente più complicata.

Proprio per questo motivo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sono state previste alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con lo scopo di allargare l’orizzonte temporale per le casistiche più complicate e che in questo primo anno non sono riuscite ad utilizzare pienamente il bonus 110%. Stiamo parlando in particolare di:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • istituti autonomi case popolari (IACP).

Superbonus 110%: le proroghe nel Decreto Rilancio

Entrando nel dettaglio:

  • per gli IACP la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 u.i. per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Le coperture economiche per la proroga al Superbonus 110%

La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.

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