Superbonus 110%, contenziosi hanno carattere di urgenza

TAR Piemonte: le scadenze serrate impongono alla PA un riesame in tempi brevi dei titoli edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi

di Redazione tecnica - 03/09/2022

I limiti temporali imposti per l’ultimazione di lavori legati all’utilizzo di bonus edilizi quali il Superbonus 110% possono essere un problema, non solo in riferimento alla tabella di marcia da rispettare, ma anche nel caso sorgano contenziosi.

Superbonus 110% e contenziosi legali: l'ordinanza del TAR

Ne è conferma l’ordinanza n. 780/2022 del TAR Piemonte, che ha ribadito la responsabilità, da parte della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi in tempi brevi su eventuali provvedimenti impugnati, come un diniego di SCIA, per permettere il proseguimento (o l’annullamento definitivo) dei lavori.

Il caso, nello specifico,  riguarda il ricorso presentato da un condominio contro il diniego di SCIA da parte di un’amministrazione comunale per la realizzazione di un ascensore nell’ambito di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche quale intervento trainato Superbonus 110%.

Sul punto, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che “nel complessivo bilanciamento degli interessi, si rende opportuno un riesame del provvedimento anche in relazione alla lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire, in ragione dei tempi di definizione del giudizio, degli incentivi connessi al cd. Superbonus 110% che, allo stato, impone la realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese entro il -OMISSIS-”.

Eliminazione barriere archiettoniche: i bonus previsti

Ricordiamo infatti che l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche previsto all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR è trainato al 110% dagli interventi di ecobonus e sismabonus 110%.

In riferimento a condomini e negli edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario, la detrazione del 110%, è ammessa se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Dopo questa data, come disposto all’art. 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è previsto un decalage dell’aliquota:

  • al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il limite massimo di spesa ammesso per questa tipologia di intervento è lo stesso previsto all’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, pari a 96mila per unità immobiliare. Questo limite di spesa è autonomo nel caso l'intervento sia trainato dall'ecobonus 110%, mentre va complessivamente considerato nel caso di sismabonus 110%.

Eliminazione barriere architettoniche, il nuovo bonus 75%

Qualora i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche siano invece realizzati al di fuori di interventi Superbonus 110%, il legislatore ha introdotto, con l’art. 119-ter dello stesso D.L. Rilancio, una detrazione del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Contenziosi su Superbonus 110% hanno carattere di urgenza 

Considerato quindi che si tratta di detrazioni con un limite temporale ben preciso e che prevedono anche un abbassamento dell’aliquota di detrazione di anno in anno, il TAR ha ordinato all’amministrazione un motivato riesame entro 90 giorni del provvedimento di diniego di SCIA.

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