Superbonus 110%: cosa abbiamo imparato?

L'esperienza maturata dall'applicazione delle detrazioni fiscali del 110% sarà servita a qualcosa? Sarà la volta buona per la nascita di un testo unico delle detrazioni fiscali in edilizia?

di Gianluca Oreto - 06/10/2022

Le ultime settimane dal rientro della pausa estiva sono state particolarmente pesanti e complesse. Sarà che chi lavora nel mondo dell'edilizia non vive mai il mese di agosto come un momento di riposto e ricarica oppure che diversamente dagli altri anni professionisti e imprese si sono trovati nel bel mezzo della tempesta perfetta, tra lavori da portare avanti, materiali che non arrivano in cantiere e la nota scadenza del 30 settembre 2022 che ha tolto la pace a molti di noi (lo ammetto, anche a me!).

Fatto sta che negli ultimi giorni mi sono ritrovato a riflettere su quel che è accaduto da maggio 2020 e di come il comparto, in cui consapevolmente ho scelto di lavorare, sia profondamente cambiato.

L'edilizia ante e post Superbonus 110%

Un giorno, quando ci troveremo davanti ai libri di storia, si parlerà probabilmente di un'edilizia ante e post Superbonus 110%. Una misura nata con il nobile obiettivo di rilanciare il comparto puntando sulla riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio immobiliare privato ma che nel tempo si è trasformata in una corsa ad ostacoli o peggio in una trappola da cui non si riesce a venir fuori.

Da maggio 2020 ho seguito attentamente la nascita e l'evoluzione (oltre che l'involuzione) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed in particolar modo degli articoli 119 e 121, a cui occorre aggiungere anche il 122-bis, che hanno messo in piedi due grandi e imponenti misure:

  • le detrazioni fiscali del 110% (il superbonus);
  • il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Due misure che andrebbero analizzate distintamente perché mentre la prima riguarda gli interventi agevolati al 110%, i soggetti beneficiari, i requisiti ante e post, gli adempimenti e le scadenze, la seconda entra nel dettaglio di come è possibile utilizzare questo bonus edilizio (oltre che le altre detrazioni "minori").

A distanza di 29 mesi, dopo 20 correttivi, infiniti chiarimenti, risposte, circolari, guide, provvedimenti, pareri dei vari Enti preposti al controllo (Agenzia delle Entrate ed Enea), e dopo che due prime scadenze sono alle spalle (30 giugno e 30 settembre 2022), si comincia a ragionare sulla prossima stagione di riforme legate alle detrazioni fiscali nel settore dell'edilizia.

La riforma delle detrazioni fiscali in edilizia

Benché il nuovo Governo non si sia ancora insediato, circolano già alcune indiscrezioni sulla pubblicazione di una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate e su una possibile nuova proroga del superbonus per gli interventi sulle unifamiliari (molto difficile e sulla quale nutro parecchie perplessità).

Ma, soprattutto, si comincia a parlare di una rivisitazione di tutte le detrazioni fiscali in edilizia, al momento legate ad un sistema normativo eterogeneo composto da (almeno) le seguenti disposizioni di rango primario (a cui andrebbero aggiunti tutti i provvedimenti attuativi di rango secondario):

  • l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
  • l'art. 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bonus verde);
  • l'art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (bonus facciate);
  • gli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (superbonus e barriere architettoniche).

Cosa ci ha lasciato il Superbonus 110%

Una prima riflessione che dovrebbe ispirare il legislatore è: cosa ci ha lasciato il superbonus 110%? È tutto sbagliato, da riformare, da cancellare oppure qualcosa di buono è stato fatto?

Come sempre la risposta non è semplice ma ciò su cui possiamo essere concordi è l'esperienza maturata da tutti i soggetti coinvolti: pubblica amministrazione, committenti, professionisti, imprese e sistema bancario.

Da questa dovrebbero discernere almeno 3 insegnamenti:

  • i bonus edilizi incentivano le assunzioni, riducono il lavoro nero e creano valore che ripaga, in parte, l'investimento da parte dello Stato;
  • il mondo dei bonus edilizi richiede competenze, professionalità e strumenti adeguati oltre che una normativa che non cambi continuamente;
  • non si può prevedere una misura straordinaria concentrandola in un orizzonte temporale limitato.

I dossier di Ance e Istituto Nomisma

La dimostrazione l'hanno fornita due dossier messi a punto dall'ANCE e dall'Istituto di ricerca Nomisma.

Ance ha rilevato che per ogni miliardo di euro speso dallo Stato:

  • 470 milioni di euro corrispondono a maggiori entrate;
  • 530 milioni di euro sarebbe il costo effettivo dello Stato.

Nomisma ha certificato la sostenibilità economica del superbonus rilevando che a giugno 2022 sono stati spesi 38,7 miliardi di euro che hanno generato 124,8 miliardi di euro di cui:

  • 56,1 miliardi come effetto diretto - la spesa aggiuntiva in superbonus genera una produzione nel settore delle costruzioni ed in tutti i settori che devono attivarsi per produrre semilavorati, prodotti intermedi e servizi necessari al processo produttivo;
  • 25,3 miliardi come effetto indiretto - ogni settore attivato direttamente ne attiva altri in modo indiretto;
  • 43,4 miliardi come effetto indotto - le produzioni dirette e indirette remunerano il fattore lavoro con redditi che alimentano una spesa in consumi finali che a sua volte richiede maggiori produzioni;

Senza considerare gli effetti occupazionali:

  • 410.000 occupati nel settore delle costruzioni;
  • 224.000 occupati nei settori collegati.

Competenze, professionalità e strumenti adeguati

Ma l'esperienza sul superbonus dovrebbe averci insegnato molto di più. Inutile nasconderlo, occorre premiare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Troppi improvvisati si sono presentati da maggio 2020 e senza alcuna esperienza hanno rovinato un comparto che, con tutte le difficoltà, è sempre stato l'eccellenza dell'economia italiana. Pensare ad un sistema di qualificazione apposito (diverso dalla SOA) per professionisti e imprese che desiderano lavorare con i bonus edilizi non è un'idea sbagliata.

Altro aspetto su cui si dovrebbe concentrare l'attenzione della pubblica amministrazione è legato agli strumenti digitali per consentire al "processo superbonus" un flusso chiaro, attendo e controllato. È evidente a tutti che il superbonus 110% sia stato "calato" all'interno di un terreno molto lontano dal definirsi pronto. Si pensi alle piattaforme degli sportelli unici edilizia, a quella dell'Enea e della stessa Agenzia delle Entrate. Senza considerare che gli strumenti di controllo della Guardia di Finanza sono arrivati solo a fine 2021 e ancora oggi devono andar dietro alle modifiche normative.

In tutto questo occorre definire nel dettaglio: chi fa cosa, compiti e responsabilità.

Normativa chiara e orizzonte temporale esteso

Come rilevato in premessa, una delle problematiche più grandi del superbonus è stata la normativa che l'ha messo in piedi. Ottime le intenzioni, povero di competenza il contenuto di una norma che ha immediatamente dimostrato tutta la sua fragilità dopo poche settimane.

Il nuovo legislatore non deve dimenticare gli errori del passato e farne tesoro per definire un nuovo quadro normativo il più possibile stabile nel tempo. Gli operatori devono tornare ad avere fiducia nel sistema Italia e avere a disposizione una norma che non cambi ripetutamente e non sia "interpretata" da Enti che dovrebbero occuparsi esclusivamente del controllo (ogni riferimento alla circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate non è puramente casuale).

Ma non solo. Serve un orizzonte temporale che dia respiro a tutti. Aver concentrato questa grandissima misura fiscale in poco tempo ha aumentato vertiginosamente la domanda a fronte di un'offerta che doveva ancora studiare la norma e organizzarsi.

Il legislatore deve tenere a mente che aziende e professionisti devono avere tempo per pianificare gli investimenti e le risorse. Nel corso di questi due anni e mezzo in pochi ci sono riusciti.

Riqualificazione energetica e strutturale

Alla luce di questi insegnamenti è chiaro che occorre prendere consapevolezza:

  • del dramma legato all'aumento dei costi energetici;
  • delle problematiche connesse ad un territorio "sismico" che ciclicamente abbatte edifici e distrugge le infrastrutture.

Tutti siamo ormai coscienti di quanto sia importante di vivere in edifici che consumano poco e che possano supportare i terremoti che si abbattono sulle nostre città.

Due evidenze che dovrebbero indurre il legislatore ad una attenta analisi degli investimenti che possano puntare, come in effetti già avviene in maniera poco "organica", sul finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato poco conta).

L'obiettivo della riforma del sistema di detrazioni fiscali

Si potrebbe partire dai contenuti dell'art. 16-bis del TUIR che fissa già in maniera strutturale l'aliquota del 36% da applicare alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Anche su questa detrazione l'esperienza è tanta ed è evidente che una aliquota così bassa non incentiva nulla. Una detrazione strutturale dovrebbe avere una aliquota base del 50%, così come da anni prevedono gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, prorogati sempre con orizzonti temporali troppo brevi (la legge di Bilancio 2022 per la prima volta li ha posticipati al 2024).

Definita l'aliquota base, si dovrebbe entrare nel dettaglio fornendo precise indicazioni su:

  • soggetti beneficiari;
  • requisiti di accesso;
  • requisiti minimi finali;
  • limite massimo di spesa ammissibile;
  • adempimenti;
  • modalità di pagamento.

Poi si potrebbero prevedere dei sistemi premianti (60%? 70%? 80%? 90%?....va studiato bene) in funzione:

  • del reddito (ma con criterio);
  • della tipologia di immobile (la prima casa dovrebbe venire prima di tutte);
  • del risultato finale dell'intervento che potrebbe riguardare:
    • la riduzione del rischio sismico;
    • la riqualificazione energetica;
    • l'eliminazione delle barriere architettoniche.

A questo punto, alla luce delle numerose modifiche all'art. 121 del Decreto Rilancio, si dovrebbe prevedere un capitolo, comune per tutte le detrazioni, che possa definire nel dettaglio le modalità di utilizzo del credito fiscale con precisi obblighi per chi lo utilizza in dichiarazione dei redditi, per chi lo cede e per chi lo acquista.

Sarà la volta buona che Governo e Parlamento decidano per una riforma organica? Magari invitando alla stesura del testo unico professionisti e costruttori che in questi anni hanno acquisito esperienza e maturità da spendere per il Paese?

Probabilmente queste domande troveranno risposta nella bozza di Legge di Bilancio per il 2023 che, come sempre, comincerà a circolare nel mese di ottobre.

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