Superbonus 110%: il Fisco su fotovoltaico, utenza elettrica e contratto di cessione con il GSE

Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti che riguardano il superbonus 110% e l’intervento trainato di fotovoltaico

di Redazione tecnica - 04/11/2022

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare tanto di uno degli interventi trainati di superbonus 110% più gettonati: il fotovoltaico. Intervento che, data la sua importanza e il particolare momento storico in cui viviamo (i costi dell’energia sono in costante aumento), meriterebbe maggiore attenzione del legislatore che potrebbe valutare una maggiore aliquota fiscale non ancorata a nessun altro intervento.

Superbonus 110% e Fotovoltaico: gli ultimi interventi del Fisco

L’argomento fotovoltaico è stato recentemente oggetto dell’interessante intervento della Direzione regionale per il Veneto dell'Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 907-1110/2022 che ha chiarito un importante dettaglio legato alla differenza tra il momento di sostenimento della spesa (che deve stare all’interno dell’orizzonte temporale previsto per quel soggetto beneficiario) e gli adempimento connessi all’utilizzo del bonus (che possono essere completati anche oltre).

Un nuovo interessante chiarimento è stato fornito questa volta dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 545 del 4 novembre 2022 resa su un caso di superbonus 110% con fotovoltaico come intervento trainato.

In questo caso abbiamo di fronte un edificio unifamiliare residenziale in cui il proprietario ha realizzato l’impianto fotovoltaico come intervento "trainato" che ai sensi dell’art. 119, comma 7 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) richiede che l'energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l'auto consumo) vada ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).

In questo caso, l’Istante è committente dei lavori di efficientamento nonché intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse mentre l'intestatario dell'utenza elettrica e del contratto con il GSE è l'altro comproprietario e unico residente nell'abitazione.

La domanda è semplice: ai fini del Superbonus è necessario che il beneficiario dell'agevolazione, avendo sostenuto le spese per l'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico, debba essere anche intestatario dell'utenza elettrica e del contratto di cessione dell'energia in surplus al GSE?

La risposta del Fisco

La risposta dell’Agenzia delle Entrate a questo quesito è preceduta come sempre da un riepilogo del quadro normativo sul superbonus 110%. Solo dopo il Fisco entra nel dettaglio dei contenuti dei commi 5 e 7, art. 119 del Decreto Rilancio, su cui si era già espresso con la circolare n. 24/E del 2020 chiarendo che anche nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l'immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Immobile in comproprietà e cessione al GSE

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Relativamente all’obbligo previsto al comma 7, è necessario, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, tra l'altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.

In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Nel caso di specie, di fatto, l'Istante ha prodotto, con documentazione integrativa, il "contratto per il ritiro dell'energia elettrica" stipulato dal comproprietario dell'immobile con il GSE. Pertanto, secondo AdE, in assenza di specifiche preclusioni nella norma e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, l'Istante può fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile.

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