Superbonus 110%, fotovoltaico, GSE e scadenze: ecco la risposta del Fisco

Il testo della risposta 907-1110/2022 della direzione regionale del Fisco con un importante chiarimento su superbonus e differenza tra sostenimento della spesa e adempimenti

di Gianluca Oreto - 28/10/2022

Ha fatto molto discutere l'articolo Superbonus 110%, fotovoltaico, GSE e scadenze: il Fisco sulla detraibilità delle spese che ha riportato i contenuti forniti dalla Direzione regionale per il Veneto dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di interpello n. 907-1110/2022 presentata il 18 luglio 2022 (in download alla fine dell'articolo).

Bonus fiscali: il fine lavori

Una risposta molto importante e molto richiesta da tutti i nostri lettori perché ha chiarito un aspetto decisivo relativamente alle differenze nei bonus edilizi tra l'orizzonte temporale di sostenimento delle spese e i relativi adempimenti previsti dalle normative fiscali.

Come più volte spiegato su queste pagine, tutti bonus, fatta esclusione per la detrazione del 36% prevista dall'art. 16-bis del TUIR (che è un bonus strutturale che fino al 31/12/2024 è stato aumentato al 50% con una detrazione massima più elevata), hanno in comune due aspetti:

  • un orizzonte temporale di fruizione;
  • si riferiscono alle "spese documentate".

Con le dovute differenze tra beneficiari, requisiti e adempimenti, in ogni bonus edilizi si parla sempre di "spese sostenute" entro un certo orizzonte temporale, senza far mai riferimento all'inizio e alla fine dei lavori.

Ma mentre per il superbonus 110% inizio e fine lavori giocano comunque un ruolo importante per le asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma, alcuni bonus hanno potenzialmente un fine lavori "sine die".

Nel bonus facciate senza implicazioni energetiche, sostenendo la spesa entro l'orizzonte temporale previsto, i lavori possono cioè completarsi anche "dopo", senza che si fissi una data ultima. Dove c'è scritto? Da nessuna parte, come non è riportato da nessuna parte che i lavori debbano essere completati entro una certa data.

Chiaro è che, mentre la detrazione diretta non implica particolari condizioni (il fine lavori non è un documento richiesto dal commercialista per portare in detrazione la spesa), nel caso di cessione del credito (diretto o indiretto, cioè dopo sconto in fattura), qualsiasi piattaforma digitale dei cessionari richiede tra la documentazione da produrre per ogni bonus anche l'attestazione del fine lavori.

Bonus fiscali: gli altri adempimenti

Medesime considerazioni si possono fare per altri adempimenti con qualche distinguo. Nel superbonus, ad esempio, il presupposto che da diritto alla detrazione non è solo la spesa (che deve essere sostenuta nell'orizzonte temporale previsto) ma anche altri adempimenti come:

  • il rispetto dei requisiti minimi ecobonus e sismabonus;
  • nel caso di fotovoltaico la cessione al GSE dell'energia non consumata;
  • l'asseverazione di congruità delle spese;
  • il visto di conformità.

Tutti adempimenti che possono essere perfezionati dopo ma che restano necessari per avere la possibilità sia di portare in detrazione diretta che di cedere il credito maturato.

Superbonus 110%, fotovoltaico, GSE e scadenze: la risposta del Fisco

Relativamente al fotovoltaico, la risposta della Direzione regionale per il Veneto dell'Agenzia delle Entrate è stata molto importante perché resa su un caso tipico. Nel caso oggetto della risposta della direzione regionale, è stato chiarito che il rispetto del termine di scadenza temporale dell'agevolazione fiscale è un requisito che si riferisce solo al sostenimento della spesa e non agli altri adempimenti per i quali sono previsto taluni altri termini specifici.

Più nel dettaglio, riferendosi al requisito richiesto dall'art. 119, comma 7 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), secondo il Fisco tale adempimento può essere effettuato anche dopo il termine di scadenza dell'agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di importa in cui viene esercitata la detrazione.

In allegato la risposta della Direzione regionale per il Veneto dell'Agenzia delle Entrate.

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