Superbonus 110% e Fotovoltaico: tutto nella circolare del Fisco

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E fornisce tutti i chiarimenti che servono per il fotovoltaico come intervento trainato di superbonus 110%

di Redazione tecnica - 04/07/2022

Tra gli interventi trainati che possono avere accesso alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), l'art. 119, comma 5 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) inserisce l'installazione di impianti solari fotovoltaici.

Superbonus 110% e fotovoltaico: cosa prevede il Decreto Rilancio

Un intervento che segue sempre l'orizzonte temporale degli interventi trainanti (quindi diverso per soggetto beneficiario) e che prevede un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 e comunque con limiti di spesa a kW variabili in funzione dell'intervento.

Il comma 5 prevede:

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

L'argomento "Superbonus fotovoltaico" non è stato tra i più gettonati da parte dell'Agenzia delle Entrate intervenuta poche volte come ad esempio con la risposta n. 57 del 31 gennaio 2022 in cui ha chiarito la corretta procedura da seguire per poter portare le spese in detrazione al 110%.

Superbonus 110% e fotovoltaico: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Proprio al fotovoltaico è dedicato un paragrafo della recente super circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022 che ci consente di fare un riepilogo su tutto ciò che occorre sapere.

In premessa il Fisco ricorda che nel caso del fotovoltaico il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle altre agevolazioni fiscali.

Viene ricordato che anche per le nuove costruzioni l'istallazione dell'impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” indicati al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Trattandosi di un intervento “trainato”, anche nell’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”, vanno rispettate le ulteriori condizioni richieste dalla norma, vale a dire, in particolare, che la predetta installazione sia effettuata “congiuntamente” alla realizzazione di uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici. Ciò implica, ad esempio, che se l'impianto fotovoltaico è installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento di coibentazione.

Diversamente, qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell'accatastamento dell'edificio, e le date delle spese sostenute per l'installazione dell'impianto siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione, è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Obblighi di fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate precisa pure che il superbonus 110% si applica all'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Ricordiamo che su questo tema il Fisco era già intervenuto con la risposta n. 24 dell’8 gennaio 2021 nella quale ha trattato un caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato.

Istallazione, massimale e limiti di spesa

Riepilogando, l'Agenzia delle Entrate rileva che il Superbonus spetti anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata:

  • sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
  • su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.

Per quanto riguarda il capitolo importi agevolati, secondo quanto previsto al comma 5, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico agevola, di fatto, gli impianti di potenza fino a 20 kW.

Il predetto limite è riferito alla singola unità immobiliare e va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, agevolati ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

Se l’impianto è al servizio del condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento. Se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità abitativa.

Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile agevolare 4 impianti fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, ad esempio, che - qualora sia installato su un edificio unifamiliare un impianto solare fotovoltaico di 20 kW di potenza nominale, contestualmente ad un intervento “trainante” antisismico - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a 144.000 euro, costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi (48.000 + 96.000).

La procedura

La parte sul fotovoltaico della circolare n. 23/E/22 si conclude ricordando la corretta procedura da seguire, stabilita al comma 7 dell'art. 119 del decreto Rilancio per il quale il Superbonus spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, a condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a seguito dell’istanza presentata dal contribuente, il GSE effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione può essere ammesso al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto- consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.

In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, è possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE.

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