Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Decreto Rilancio

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 con la quale sono in vigore le modifiche al superbonus 110%

di Gianluca Oreto - 30/07/2021

Il calendario prevedeva una conversione in legge entro il 30 luglio 2021 e così è stato. Approda sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". Unitamente alla Legge di conversione, sulla Gazzetta Ufficiale anche il testo coordinato del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis).

Il Superbonus 110%: problematiche e correttivi

Una conversione che tutti gli operatori del settore attendevano soprattutto per le norme tese a migliorare e semplificare la fruizione degli incentivi fiscali messi a punto dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il Superbonus 110%, una detrazione fiscale dalla potenza straordinaria soprattutto se accoppiata al sistema di opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito), ha infatti mostrato sin dalla sua nascita evidenti criticità dovute principalmente ad alcuni fattori determinanti:

  • lo stato di conformità urbanistica-edilizia del costruito italiano;
  • una normativa edilizia dubbia e piena zeppa di interpretazioni "locali";
  • la scarsa propensione della pubblica amministrazione a digitalizzare e rendere veloci alcuni adempimenti.

Proprio per questo il legislatore, sin dal primo correttivo (Il D.L. n. 104 pubblicato a metà agosto 2020), ha provato ad intervenire sulle prime e più semplici criticità:

  • la definizione di accesso autonomo;
  • lo stato legittimo delle "parti comuni" degli edifici plurifamiliari;
  • l'approvazione delle delibere in condominio;
  • una specifica per l'esclusione dal bonus degli immobili in categoria catastale A/9.

Dopo il primo correttivo sono arrivate le modifiche:

  • della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
  • del Decreto Legge n. 59/2021 convertito in Legge n. 101/2021;
  • del Decreto Legge n. 77/2021 convertito il Legge n. XXX/2021.

Il superbonus 110%: le modifiche più rilevanti post Semplificazioni-bis

Tra le modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio apportate in sede di conversione in legge del Semplificazioni-bis, vi è certamente quella relativa ai nuovi commi 13-ter, 13-quater e 13-quienquies che prevedono:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
".

"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

La CILA Superbonus

Su questi 3 importanti commi è possibile fare alcune considerazioni sugli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione dell'intero edificio:

  • gli interventi possono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria;
  • gli interventi possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus;
  • la CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • l'agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi a), b), c) e d) previsti al comma 13-ter;
  • la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi presenti;
  • gli interventi di edilizia libera realizzati contestualmente possono essere descritti all'interno della CILA-Superbonus;
  • eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all'interno della CILA-Superbonus;
  • alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).

Superbonus 110% e stato legittimo

Concludo ribadendo un concetto da me scritto e detto tante volte. Con il nuovo comma 13-ter il legislatore ha voluto operare una divisione tra norme di natura fiscale ed edilizie. Gli abusi edilizi adesso non sono più causa di decadenza del superbonus e la nuova CILAS non dovrà riportare lo stato legittimo. Ciò, però, non significa che lo stato legittimo non sia più necessario. Una CILAS che rappresenti uno stato di fatto con abusi non determinerà la decadenza del superbonus ma avrà come necessaria conseguenza l'intervento repressivo da parte della pubblica amministrazione. A voi le deduzioni...

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