Superbonus 110% e immobile con abusi fiscalizzati: sono compatibili?

L'esperto risponde: un immobile in cui si è proceduto con la fiscalizzazione dell'abuso può utilizzare il superbonus 110%?

di Gianluca Oreto - 19/04/2022

Abbiamo parlato spesso in queste pagine del rapporto tra stato legittimo e superbonus 110% ovvero se in caso di abusi edilizi si potesse comunque procedere con un intervento di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico che accede al bonus previsto dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% e abusi edilizi

Non ho mai fatto mistero di non essere tra i sostenitori del via libera sempre e comunque. Il fatto che l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio abbia svincolato la CILAS dall'attestazione dello stato di legittimità urbanistica-edilizia e derogato ai principi stabiliti all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), non significa che non permangono le sanzioni penali previste al precedente art. 44 del TUE.

Come chiarito dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (anche di manutenzione ordinaria) ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente.

La fiscalizzazione dell'abuso

Si è parlato recentemente di questo tema all'interno di una interrogazione parlamentare in cui si è posto il problema dell'utilizzo del Superbonus 110% su immobili su cui i proprietari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio.

L'argomento "sanzione alternativa" e "fiscalizzazione dell'abuso" è molto più vasto rispetto al solo articolo 34 citato all'interno dell'interrogazione e coinvolge molto più nel dettaglio i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:

  • Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
  • Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
  • Art. 38 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

Tre diversi articoli che prevedono la sanzione alternativa quando non si può procedere alla demolizione dell'abuso senza pregiudizio sulla parte conforme, ma con effetti non propriamente omogenei.

Con l'art. 38, infatti, è previsto espressamente (al comma 2) che l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria. L'abuso diventa, quindi, effettivamente "sanato".

Nel caso, invece, di sanzione alternativa applicata agli abusi di cui agli artt. 33 e 34, la norma non prevede alcun effetto sanante con la conseguenza che l'immobile resta sempre "difforme" dal punto di vista edilizio e urbanistico, ma l'abuso è tollerato dalla pubblica amministrazione.

Gli effetti sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi

A questo punto è possibile determinare la relazione tra le due tipologie di immobili fiscalizzati, da una parte quelli di cui agli artt. 33 e 34, dall'altra quelli di cui all'art. 38), e le varie detrazioni fiscali. Relazioni con problematiche serie che investono in parte il diritto di accesso al bonus e che riguardano in particolare il sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico Edilizia.

Nel caso di sanzione alternativa ai sensi dell'art. 38 del TUE, il pagamento della stessa produce gli effetti di una sanatoria, dunque sull'immobile si può intervenire utilizzando tranquillamente qualsiasi bonus edilizio (superbonus oppure ordinario).

Nel caso di sanzione alternativa di cui agli artt. 33 e 34 permane la problematica dell'abuso che, pur se tollerato, è sempre una violazione urbanistico-edilizia. Per poter intervenire sull'immobile è necessario, cioè, un ripristino dello stato legittimo. Si torna, quindi, al problema di partenza: le sanzioni penali che viaggiano su un binario differente rispetto alle sanzioni pecuniarie previste dal testo unico.

La soluzione? Una modifica degli artt. 33 e 34 che consenta l'ottenimento di una sanatoria edilizia nel caso di pagamento della sanzione.

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