Superbonus 110%, nuova interessante risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un nuovo interpello che riguarda il supersismabonus e l'intervento trainante di fotovoltaico

di Gianluca Oreto - 30/06/2021

Superbonus 110%, supersismabonus e sismabonus ordinario, aggregati e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, limiti di spesa e fotovoltaico. C'è davvero di tutto in una nuova risposta inviataci da Marcello C., nostro lettore, e resa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in riferimento all'interpello 914-395/2021 presentato dal contribuente il 5 marzo 2021.

Superbonus 110%: i contenuti dell'interpello

Per meglio comprendere la risposta resa dalla Agenzia delle Entrate, partiamo dall'interpello e proviamo a schematizzarne i contenuti.

Fabbricato:

  • categoria catastale C/2 (deposito);
  • collocato in area A2 "tessuto edilizio della città centrale" - in base al Piano di Governo del Territorio, in tale aree è consentita la "Ristrutturazione edilizia sostitutiva", cioè "gli interventi di ristrutturazione edilizia volti al rinnovo dell'edificio, fino alla sua parziale o totale demolizione e ricostruzione non fedele alla sagoma preesistente";
  • ubicato in un Comune classificato in zona sismica 3;
  • situato all'interno di una corte, continuità da cielo a terra, due lati su spazi aperti e due lati in comune con i contigui edifici.

Intervento:

  • demolizione e ricostruzione di due piccole unità abitative e due autorimesse con contestuale cambio di destinazione d'uso;
  • il nuovo edificio sarà delimitato da spazi aperti su due lati (cortile e parcheggio pubblico), mentre per le due pareti in aderenza ai fabbricati contigui verrà garantita discontinuità strutturale mediante la realizzazione di giunti sismici.

Titolo edilizio

  • permesso a costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01) consistente nella demolizione e ricostruzione del magazzino con contestuale mutamento d'uso.

Ulteriori considerazioni

L'istante fa presente che al termine dei lavori le due unità abitative avranno propri impianti. Ogni unità avrà accesso attraverso un proprio portone che espone sulla corte comune. E che sulla base delle citate caratteristiche e tenuto conto della definizione contenuta nell'art. 119 del D.L. 34/2020, può validamente sostenersi che sia il deposito, sia le unità abitative che sorgeranno in sostituzione del medesimo, possono essere qualificate come "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi all'esterno".

Speciale Superbonus

I quesiti

Ecco, quindi, i quesiti:

  • per l'intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione del nostro deposito è applicabile il supersismabonus? La fattispecie è da esaminare tenendo conto che sia il deposito attualmente esistente, sia le due abitazioni che sorgeranno in luogo del deposito, sono da considerarsi "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi all'esterno"?
  • nel caso in esame, il termine ultimo per il sostenimento delle spese ammesse al "supersisma bonus" è da individuarsi al 30.06.2022 oppure al 31.12.2022 (laddove al 30.06.2022 sia stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo)?
  • entro il termine indicato dalla norma i lavori non sono siano portati a compimento, le spese successive (necessarie al completamento) in che misura saranno detraibili?
  • l'eventuale installazione dell'impianto fotovoltaico, quale intervento trainato dal solo super sisma bonus, fruisce di un autonomo limite di spesa pari a 48000 euro? Oppure la spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto fotovoltaico erode il massimale di 96000,00 previsto per il sismabonus?
  • qualora ricorrano i presupposti per poter accedere al "super sisma bonus", abbiamo in ogni caso la facoltà di scegliere il regime meno favorevole del "sismabonus ordinario"?
  • come aderire al "sismabonus ordinario" in luogo di quello maggiorato?
  • in caso di fruizione del sismabonus ordinario", occorre produrre l'asseverazione sulla congruità delle spese ed il visto di conformità per poter effettuare la cessione del credito?

Domande molto interessanti a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto a volte in modo evasivo. Ma, andiamo con ordine.

Unità immobiliari, accesso autonomo e indipendenza funzionale

Dopo aver chiarito le interpretazioni fornite in due precedenti risposte (la n. 10/2021 e la n. 63/2021), l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non si intende escludere in assoluto gli edifici indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ma solo affermare che non è possibile intervenire solo sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, siano esse indipendenti e autonome o normali unità condominiali, semplicemente in quanto gli interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o su edifici residenziali unifamiliari (individuali) e relative pertinenze.

L'Agenzia delle Entrate va oltre affermando "Ciò in quanto il consolidamento statico strutturale dell'edificio si realizza verosimilmente su elementi portanti (e comuni) dell'edificio e non può essere attuato su singole unità dell'intera struttura dell'edificio, per quanto siano indipendenti dal punto di vista funzionale e autonome sotto il profilo dell'accesso".

E lo fa ricordando i contenuti dell'art. 16-bis, comma 1, lettera i) che, per ciò che concerne gli interventi per la messa in sicurezza statica, afferma che devono essere realizzati sulle parti strutturali "degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari". Secondo l'Agenzia delle Entrate "In buona sostanza, la norma vuole fare riferimento a quegli "aggregati edilizi" (insieme di edifici) posti nei centri storici che devono essere recuperati e consolidati strutturalmente solo attraverso progetti/interventi unitari e contestuali, in quanto trattasi di un insieme di unità immobiliari che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere".

"Per effettuare i suddetti interventi - continua nella sua risposta il Fisco - si deve necessariamente procedere per aggregati di case, poiché la particolare conformazione urbanistica della città o dei borghi renderebbe meno efficace o addirittura inutile il consolidamento di un singolo edificio senza intervenire contestualmente su quelli costruiti sotto o sopra di esso".

Proprio per questo, conclude l'Agenzia delle Entrate, "È altrettanto evidente che il concetto di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, risponde ad un'esigenza solo di riqualificazione energetica dell'immobile e sta a significare che, benché sia inserita all'interno della struttura generale di un edificio plurifamiliare, l'unità che presenta quelle caratteristiche di indipendenza e autonomia può, sotto il profilo energetico, essere considerata "staccata" dalle altre unità del medesimo edificio e provvedere in modo autonomo ad interventi di riqualificazione e di miglioramento delle classi di risparmio".

L'orizzonte temporale

Molto evasiva la risposta alla seconda e terza domanda sull'orizzonte temporale di riferimento. L'Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, solo che la proroga al 30 giugno 2022 è stata inserita nell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dall'art. 1, comma 66, lettera a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Come anche la proroga per le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) è stata prorogata a tutto il 2022 dall'art. 1, comma 66, della stessa legge di bilancio 2021.

Ma senza rispondere puntualmente al contribuente, l'Agenzia delle Entrate afferma solo che "L'articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede che l'efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea»". Lasciando, quindi, solo intendere la risposta.

Per quanto concerne, invece, gli orizzonti relativi agli interventi trainanti e trainati, ha chiarito che:

  • le spese per gli interventi trainanti devono essere sostenute nell'orizzonte temporale previsto dalla normativa;
  • le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell'orizzonte temporale previsto dalla normativa e nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

I limiti di spesa per il fotovoltaico

Per quanto concerne i limiti di spesa previsti per l'intervento trainato di fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 2020 (risposta 4.4.3) ha stato chiarito che "come precisato nella risoluzione n. 60/E del 2020, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici - interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione".

Da supersismabonus a sismabonus ordinario

Per quanto riguarda gli ultimi quesiti, il Fisco risponde che il nuovo Superbonus 110% si affianca alle agevolazioni già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

Ne consegue che sarà comunque possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni e a condizione che vengano effettuati tutti gli adempimenti richiesti.

In allegato l'interpello e la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

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