Superbonus 110%: nuovo poker di risposte dell'Agenzia delle Entrate

Quattro nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate chiariscono alcuni concetti relativi al superbonus, alle zone sismiche e all'ampliamento volumetrico

di Redazione tecnica - 28/07/2021

Ad aprile erano oltre 6.500 gli interventi dell'Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%. Arrivati a fine agosto avremo certamente superato 7.000. E proprio negli ultimi giorni registriamo 4 nuove risposte che riguardano le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: 4 nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

Il 27 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti risposte:

  • la Risposta n. 513 recante "Superbonus - Interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della volumetria - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
  • la Risposta n. 515 recante "Superbonus - Interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica in una palestra di una scuola, utilizzata in base ad una Convenzione stipulata con un comune - Articolo 119, comma 9, lett. e) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
  • la Risposta n. 516 recante "Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico - criteri di individuazione delle zone sismiche - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
  • la Risposta n. 517 recante "Superbonus - Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale di produzione e lavoro - Onlus di diritto che percepisce redditi di capitale - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Speciale Superbonus

Superbonus 110% con demolizione, ricostruzione e aumento di volumetria

Questa è una di quelle casistiche già trattate diverse volte sia dall'Agenzia delle Entrate che dalla Commissione per il monitoraggio del sismabonus. Confermata la prassi che le spese per l'ampliamento possono essere portate in detrazione solo per il sismabonus e non per l'ecobonus (ad esclusione del fotovoltaico). In caso di ampliamento il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Associazione sportiva dilettantistica in una palestra di una scuola

In questo caso viene chiesto se un'associazione sportiva dilettantistica possa portare in detrazione le spese sostenute per i lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, sulla base di una convenzione con l'Amministrazione comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali di una scuola.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare 24/E del 2020, nella quale è stato chiarito che il beneficiario può:

  • essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile;
  • detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in esame, la Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente comunale per l'attività scolastica) costituisce titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione del Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione Istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo.

Criteri di individuazione delle zone sismiche

La terza interessante risposta dell'Agenzia delle Entrate interviene sui criteri di individuazione delle zone sismiche. L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 esclude, infatti, dal sismabonus 110% gli interventi realizzati in zona sismica 4.

In particolare, non essendo di competenza dell'amministrazione finanziaria l'individuazione delle zone sismiche, ha rimandato alla mappa classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni, la verifica se il Comune dove si opera appartiene alle zone sismiche ammesse al superbonus.

Cooperativa sociale di produzione e lavoro - onlus di diritto che percepisce redditi di capitale

In questa ultima risposta, l'istante è una Onlus in possesso di redditi di capitale sotto forma di interessi bancari assoggettati a ritenuta a titolo di imposta. L'Istante chiede se può intervenire sull'immobile in cui viene svolta l'attività utilizzando il superbonus.

Il Fisco ha chiarito che, fermi tutti i requisiti e le condizioni normative, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio (sconto in fattura o cessione del credito).

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