Superbonus 110%: occhio alla regolarità urbanistica-edilizia

L'esperto risponde sul superbonus 110%: l'avvio del cantiere e la verifica di regolarità urbanistica-edilizia in caso di interventi misti

di Gianluca Oreto - 11/01/2022

Ad febbraio 2022 avvierò il cantiere nella mia villa unifamiliare in cui farò realizzare interventi di superbonus 110% ed altre opere che beneficiano di altri bonus fiscali. È vero che non serve attestare la regolarità urbanistica-edilizia?

Superbonus 110%: l’esperto risponde

La domanda posta dal gentile lettore alla posta di LavoriPubblici.it si presta a due differenti risposte le quali giungono, però, alla medesima conclusione che parte dall'attuale versione dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l'avvio dei cantieri di superbonus 110% (ecobonus, sismabonus, trainanti e trainati) che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, necessita di una particolare comunicazione non prevista dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): la CILA-Superbonus.

Il modello di CILA-Superbonus (cosiddetta CILAS) è stato pubblicato sul sito del Ministero della Funzione Pubblica il 4 agosto 2021 (ed è utilizzabile dal giorno successivo) ed è stato allegato all'accordo Stato-Regioni 4 agosto 2021, n. 88/CU (Gazzetta Ufficiale 23/08/2019, n. 201).

La particolarità di questa CILAS è che non richiede nulla circa lo stato legittimo dell'immobile ma solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento.

L'avvio dei cantieri di superbonus, quindi, in linea strettamente teorica non richiede nulla sulla conformità urbanistica-edilizia. Occorre, però, fare la dovuta cautela.

Rispondendo puntualmente alla domanda del nostro lettore, nel caso l'intervento presupponga opere di manutenzione ordinaria soggette ad edilizia libera, queste possono essere indicate all'interno della CILAS. Ma, se l'intervento prevede la fruizione anche di altri bonus e se prevede comunque altre opere edilizie per le quali servono altri titoli edilizi o comunicazioni, è chiaro che la conformità urbanistica-edilizia sarà uno dei presupposti per la presentazione del titolo edilizio.

Andando oltre la risposta puntuale alla domanda del nostro utente, è altrettanto chiaro che nell'avvio dei cantieri di superbonus anche "puri", occorre fare la dovuta attenzione alla eventuale presenza di abusi edilizi. La tipologia di abuso darà la risposta se si possa avviare il cantiere oppure meglio evitare.

In edilizia esistono, infatti, due tipologie di abuso:

  • formali;
  • sostanziali.

L'abuso formale non preoccupa perché presuppone che l'intervento sia stato realizzato in assenza di titolo ma presenta comunque la cosiddetta "doppia conformità" (alla data di realizzazione dell'intervento e a quella di regolarizzazione).

Preoccupa di più l'abuso sostanziale. In questo caso, benché il superbonus non decade in presenza di un abuso (è prevista una speciale deroga all'art. 49 del Testo Unico Edilizia), ci si potrebbe ritrovare nella paradossale situazione di fruire di una detrazione fiscale su un'opera sulla quale può essere emessa un'ordinanza di demolizione e cui si possono applicare anche sanzioni di natura penale.

Per cui, la risposta al nostro lettore è solo una: contattare sempre un tecnico di fiducia e fare attenzione allo stato dell'arte in cui versa il proprio immobile, lo stato legittimo è una condizione che non andrebbe mai persa.

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