Superbonus 110% e prezzari: occhio ai requisiti dei materiali

Una nuova nota dell'Enea chiarisce che l'inserimento di un prodotto nei prezzari DEI non garantisce sulla conformità dello stesso ai requisiti richiesti per l'Ecobonus

di Redazione tecnica - 25/10/2021

L'Allegato A al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici ecobonus), al punto 13.1, stabilisce che all'asseverazione dei requisiti tecnici richiesta per gli interventi di superbonus 110% per il risparmio energetico vada allagato il computo metrico e l'asseverazione che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento (verifica di congruità dei costi).

Superbonus 110%: la verifica di congruità

Come indicato dallo stesso Allegato A, la verifica di congruità dei costi va realizzata utilizzando i prezzari regionali o alternativamente i prezzari editi dalla casa editrice privata DEI, nel caso il prodotto non sia presente si procede con l'analisi dei prezzi. Benché fin'ora nessuno ha posto obiezioni circa la possibilità di affidare il calcolo della detrazione massima sulla base di prezzario edito da una casa editrice privata, il tema di oggi riguarda i requisiti minimi dei prodotti per l'ecobonus.

Superbonus 110% e requisiti dei materiali: la nota dell'Enea

Una nota pubblicata dall'Enea ha informato che l'inclusione dei prodotti per l'edilizia nel prezzario delle DEI non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile, compresa la rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus.

Enea conferma che è compito dei professionisti acquisire la documentazione necessaria che dimostri l'idoneità normativa dei prodotti utilizzati. Per i materiali e sistemi isolanti, ai fini della verifica della garanzia di conformità delle caratteristiche termiche degli stessi, l'Enea ha rimandato alla sua "Nota sulle prestazioni dei materiali isolanti".

© Riproduzione riservata