Superbonus 110%: progettazione riservata ai professionisti

Di Dio (Ordine Ingegneri di Palermo): "Le imprese che fanno solo costruzione possono agire solo per delega e nominare i professionisti indicati che svolgeranno le attività di progettazione sotto la loro responsabilità"

di Gianluca Oreto - 27/04/2021

Hanno fatto molto discutere le ultime risposte rese dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al superbonus 110% e all'attività fornita dai General Contractor.

Superbonus 110% e General Contractor

In particolare, con le risposte n. 254/2021 e n. 261/2021, l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che il General Contractor, figura prevista nel nostro ordinamento all'interno del Codice dei contratti, può operare anche nel mercato privato, occupandosi delle attività connesse alle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio.

Tale possibilità non deve però comportare costi aggiuntivi oltre a quelli previsti dalla normativa. O meglio, tutte le spese di "coordinamento" rese dal General Contractor non possono essere portate in detrazione perché non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.

Il General Contractor e i servizi di progettazione

Ciò su cui, però, si è interrogato il settore delle costruzioni riguarda la possibilità per i General Contractor di offrire direttamente servizi di progettazione relativi alle pratiche connesse al superbonus, come ad esempio:

  • il coordinamento in materia di sicurezza;
  • la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
  • la direzione dei lavori e contabilità dell'opera;
  • l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  • l'esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.

Prestazioni riservate alle professioni del settore ordinistico

Tutte attività riservate a professioni regolamentate dal sistema ordinistico e su cui l'Agenzia delle Entrate non è entrata nel merito. Ho, dunque, intervistato il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al quale ho anche chiesto un parere sulle attuali detrazioni fiscali del 110% e sulla necessità di proroga.

D. Presidente Di Dio nell'ultimo anno si fa un gran parlare delle detrazioni fiscali del 110% e della loro proroga al 2023. Che idea si è fatto di questa detrazione? Pensa sia corretta una proroga?

R. Le agevolazioni al 110 sono una grande occasione per fare ripartire il mercato e creare un volano che interessa tante attività e non solo l'edilizia. Come è chiaro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilianza (PNRR) ha confermato le proroghe già previste dalla Legge di Bilancio 2021 ma è auspicabile non solo una proroga per questa agevolazione ma una riforma più articolata delle disposizioni fiscali in edilizia e di tutte le norme correlate. Occorre regolamentare il settore creando interventi agevolati in un unico sistema che a fronte delle agevolazioni garantisca un effettiva riqualificazione energetica e strutturale degli edifici pubblici e privati.

D. Entriamo al vero cuore del problema: i General Contractor. Sono delle figure previste negli appalti pubblici, che negli ultimi tempi si stanno proponendo come interlocutori unici per gli interventi che accedono al superbonus 110%. L'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che non è possibile portare in detrazione i costi di regia e di coordinamento dei General Contractor. Restano alcuni dubbi sulla possibilità normativa di "rivendere" le prestazioni professionali. Alcune delle attività professionali previste per il superbonus sono infatti riservate ai professionisti iscritti all'ordine professionale, in taluni casi (sicurezza) in possesso di specifica abilitazione. Ci può chiarire meglio chi può erogare questa prestazioni professionali?

R. La normativa prevede che solo alcuni soggetti possano erogare prestazioni riservate alle professioni regolamentate. Sono previste diverse modalità per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (architetti, ingegneri, ecc.), secondo i modelli societari di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile. Modalità che devono seguire anche i General Contractor. Tutte le imprese che fanno appalti integrati possono farlo solo se nel loro statuto possono fornire servizi di ingegneria. Le imprese che fanno solo costruzione possono agire solo per delega e nominare i professionisti indicati che svolgeranno le attività di progettazione sotto la loro responsabilità. In ogni caso, come indicato dai recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, i General Contractor non possono inserire nei conteggi agevolati nessuna spesa per attività di coordinamento in quanto non previste nei decreti attuativi oggi vigenti.

Ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

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