Superbonus 110%: la scadenza per condomini e persone fisiche

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede orizzonti temporali differenti in funzione del soggetto beneficiario. Come funziona per condomini e singoli proprietari?

di Gianluca Oreto - 01/11/2021

Qual è l’attuale scadenza di fruizione del superbonus prevista per condomini e singoli proprietari delle unità immobiliari che lo compongono? Abbiamo risposto a questa domanda nell’articolo “Superbonus 110% e Condomini: come funziona per gli interventi trainati” che ha fatto molto discutere ricevendo molti messaggi di tecnici e contribuenti.

Superbonus 110% e scadenze

In questo articolo, l’avv. Angelo Pisciotta, nostro esperto di quesiti di natura fiscale, ha risposto ad un nostro lettore precisando che mentre la scadenza del superbonus per i condomini è stata fissata al 31 dicembre 2022, le singole unità immobiliari che vorrebbero essere trainate con i lavori sulle parti private, lo potrebbero fare solo fino al 30 giugno 2022.

In questo articolo proverò a spiegare le motivazioni che hanno condotto verso una risposta che potrà anche non piacere ma deriva unicamente dall’analisi di quanto scritto all’interno dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

L’art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio definisce gli interventi trainanti che accedono direttamente, soddisfatti certi requisiti, alla detrazione fiscale del 110%:

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • riduzione del rischio sismico.

Sono 3 interventi che riguardano sempre l’edificio o l’unità immobiliare all’interno dell’edificio plurifamiliare che abbia accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente.

L’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio definisce gli interventi trainati di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche. In questo comma viene solo detto che l’aliquota del 110% si applica anche agli interventi:

  • di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente;
  • previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 (cappotto e impianto termico). Nulla si dice sull’orizzonte temporale.

Il sismabonus fa da traino per gli interventi:

  • di abbattimento delle barriere architettoniche (comma 4);
  • di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma 4 bis).

Gli interventi di ecobonus e sismabonus trainanti consentono l’accesso al 110% anche per gli interventi di installazione di:

  • pannelli fotovoltaici;
  • sistemi di accumulo.

Per questi due ultimi interventi l’attuale versione dei commi 5 e 6 prevede un orizzonte temporale fissato dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (se sia una “dimenticanza” del legislatore non è dato saperlo ma al momento è così).

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale

Andiamo adesso al cuore del problema. L’articolo 119 del Decreto Rilancio quando parla di interventi trainati non dice mai da nessuna parte che gli stessi seguono le stesse condizioni (quindi anche l’orizzonte temporale) degli interventi trainanti.

Ciò che è certo è che:

  • se la spesa è sostenuta dal condominio, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022;
  • se la spesa è sostenuta da una o più persone fisiche in comproprietà di un edificio plurifamiliare da 2 a 4 unità immobiliari, la scadenza è al 30 giugno 2022 con possibilità, se a questa data si raggiunge il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre 2022;
  • se la spesa è sostenuta da persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio) la scadenza è al 30 giugno 2022;
  • se la spesa è sostenuta dagli IACP, la scadenza è al 30 giugno 2023 con possibilità, se a questa data si raggiunge il 60% del SAL, di arrivare al 31 dicembre 2023.

Concentriamoci adesso sui condomini e le persone fisiche. Se il condominio realizza un intervento di superbonus, sarà il condominio stesso a presentare la CILA e a beneficiare della detrazione che sarà poi ripartita con una certificazione ai singoli condomini. E in questo caso potrà farlo fino al 31 dicembre 2022. Ma se il singolo condomino presenta una CILA e, quindi, beneficia in prima persona del superbonus, ricade sempre nella condizione di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio. Ciò vuol dire che potrà farlo fino al 30 giugno 2022.

Al momento non c’è alcuna disposizione normativa che prevede che l’intervento trainato segua l’orizzonte temporale del trainante e, proprio per questo, ad avviso di chi scrive le persone fisiche hanno come unica data di scadenza il 30 giugno 2022, sia che beneficino del superbonus direttamente con un intervento su un edificio unifamiliare, una unità immobiliare con accesso autonomo e funzionalmente indipendente, sia che ne beneficino su una unità immobiliare come intervento trainato.

Chiaramente la mia è solo una interpretazione che proviene dalla mia lettura della norma. Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it.

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