Superbonus 110% e Sisma: in zona vincolata niente autorizzazione paesaggistica

Deroga per le ristrutturazioni di edifici inagibili in aree vincolate: a chiarirlo è il Ministero della Cultura con una nota alle Soprintendenze

di Redazione tecnica - 14/03/2022

I lavori di ristrutturazione degli edifici del Centro Italia colpiti dal Sisma 2016 in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica preventiva da parte della Soprintendenza anche quando l’intervento prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato con diversa sagoma e volumetria, in applicazione della normativa speciale prevista dal D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Autorizzazione paesaggistica per demolizione e ricostruzione in area vincolata: deroga per comuni del Cratere

A specificarlo è la nota del Ministero della Cultura del 7 marzo 2022, n. 5655 inerente le procedure da seguire per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto e che fa seguito al parere dell'Ufficio Giuridico della Struttura Commissariale, ad oggetto "Parere in merito alla circolare della Direzione Generale, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 15/10/2021, n. 44, avente a oggetto 'Definizione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica', anche con riferimento alla Circolare n. 38/2021".

La nota quindi ricorda preliminarmente quanto disposto dalle Circolari n. 38 del 4/10/2021, n. 44 del 15/10/2021 e n. 47 del 10/11/2021 in merito alla definizione di ‘ristrutturazione edilizia” su immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui l'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR, n.380/2001 (Testo Unico Edilizia), così come modificato dall’art. 10 del D.L.n.76/2020.

In particolare:

  • la Circolare n. 38 specifica che anche nel caso di immobili ricadenti in aree di tutela paesaggistica, “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e con siano previsti incrementi di volumetria";
  • la Circolare n. 44 dispone che gli Uffici preposti sono tenuti a specificare al comune competente che tali fattispecie ricadono nella categoria della “Nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e) del DPR 380/2001.

La nota del Ministero della Cultura

Ecco però la deroga: se questi criteri interpretativi e le disposizioni conseguenti hanno efficacia generale, agli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili danneggiati dal sisma 2016 soggetti a tutela paesaggistica, come spiega il MIC, si applicano anche le disposizioni previste dalla legislazione speciale (art. 12, comma 2, del decreto-legge 189/2016 e ss.mm.iii).

In questo caso non è quindi necessaria l’autorizzazione paesaggistica nel caso di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demolito o oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo per i quali siano programmati:

  • interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 104/2014 e per l’adeguamento agli standard igienico-sanitari;
  • modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell’art 12 del 189/2016.

Accesso al Superbonus 110%

In questo modo, oltre a una maggiore semplificazione amministrativa, si esclude il rischio che alcuni interventi di ristrutturazione post sisma possano essere qualificati dai Comuni competenti come “nuove costruzioni” precludendo così l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, considerato che la normativa generale prevede che le Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come nuove costruzioni tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai prospetti.

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