Superbonus 110% e varianti in corso d'opera: che confusione!

Il nuovo comma 13-quinquies, art. 119 del Decreto Rilancio prevede l'obbligo di comunicare le varianti a fine lavori come integrazione della CILAS. Sempre?

di Gianluca Oreto - 28/09/2021

Quando in un provvedimento normativo si parla di semplificazioni non c'è mai da star tranquilli. Soprattutto in ambito tecnico, modalità e tempistiche non sono mai frutto di scelte casuali. E sulla scelta del legislatore di "semplificare" le procedure di superbonus 110%, occorre fare più di una osservazione.

Superbonus 110% e varianti in corso d'opera: come si comunicano

È ormai noto che il D.L. n.77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis, già convertito in legge) ha modificato profondamente l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). E tra le modifiche più "importanti" vi sono i nuovi commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies. Tre commi che andrebbero analizzati congiuntamente soprattutto per la portata complessiva della "semplificazione" voluta.

Il penultimo periodo del comma 13-quinquies recita "In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata". Stiamo, quindi, parlando degli interventi di superbonus 110% che non prevedono demolizione e ricostruzione dell'edificio, che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni-bis devono essere avviati a seguito di presentazione di una particolare Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata definita con un nuovo modello pubblicato dal Ministero della Funzione Pubblica il 4 agosto 2021 (la CILAS).

Sostanzialmente, dall'1 giugno 2021 tutti gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione vanno in CILAS. Nel caso di interventi strutturali all'interno della CILAS vanno indicati, ove previsti, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001, di cui si richiede il rilascio.

Argomento molto delicato che unito alla volontà del legislatore nell'aver voluto che le varianti in corso d'opera vadano comunicate a fine lavori, fa nascere più di un dubbio sugli interventi strutturali in cui è lecito, per mille e più motivi, che in corso d'opera si renda necessario un nuovo deposito o una nuova autorizzazione del Genio Civile. In questo caso, qual è la procedura corretta da seguire? Ne ho discusso con il collega ing. Cristian Angeli, mio principale riferimento nelle discussioni che riguardano gli interventi strutturali ed esperto di Sismabonus.

Le Varianti sostanziali nel progetto di sismabonus

Domanda - Nella realizzazione di un progetto di miglioramento sismico, può capitare che in corso d'opera ci si renda conto di dover realizzare delle varianti sostanziali?

Altrochè se può capitare… Quando si opera su edifici esistenti con interventi strutturali (di miglioramento sismico, di adeguamento o con interventi locali) le variabili in gioco sono veramente molte e quindi risulta spesso inevitabile il ricorso allo strumento delle varianti. In alcuni casi esse riguardano aspetti marginali della progettazione, mentre in altri sono più profonde e allora si parla di varianti sostanziali.

Se ci riferiamo alla progettazione strutturale, le une e le altre sono disciplinate in modo molto diverso da regione a regione. In linea di principio si può dire che rientrano nella casistica delle varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come ad esempio:

  • Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale
  • modifiche all’organismo strutturale, per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra
  • creazione o eliminazione di giunti strutturali
  • variazioni della tipologia delle fondazioni
  • variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati
  • modifiche nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi)
  • modifiche in aumento delle classi d’uso e della vita nominale.

Tutte le altre sono varianti non sostanziali, o minori, i cui interventi possono essere eseguiti in difformità dal titolo abilitativo e poi regolarizzati prima che il cantiere finisca.

Quindi se pensiamo a un progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato in muratura, si comprende che è sufficiente eliminare una parete portante o introdurre dei micropali di approfondimento fondale per ricadere in una variante sostanziale che, come detto, richiede preavviso scritto allo sportello unico per l’edilizia, prima di fare i lavori (art. 93, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001).

Le varianti prima del Decreto Semplificazioni-bis

Domanda - Prima del Decreto Semplificazioni-bis, gli interventi di Sismabonus andavano in SCIA o in permesso di costruire, come venivano gestite le varianti che necessitano di deposito preventivo dei progetti o di autorizzazione del Genio Civile?

Si, forse può essere utile riepilogare i passaggi che caratterizzavano una pratica di Sismabonus prima del decreto semplificazioni bis.

Anzitutto il progettista strutturale, dopo aver fatto il suo buon progetto, lo depositava presso i competenti uffici con allegato il modulo B, nel quale stimava anche l’importo dei lavori. Poi, se in corso d’opera per imprevisti, per errori o per mutate necessità del committente si rendeva necessaria una variante (ad esempio per eliminare un muro) il progettista strutturale, insieme a quello architettonico, aggiornavano i propri elaborati (il progetto strutturale l’uno e il progetto architettonico l’altro) e li depositavano rispettivamente presso gli uffici dell’ex Genio Civile e presso lo Sportello Unico. Se la variante (essenziale) comportava un incremento apprezzabile dell’importo dei lavori o modifiche ai parametri sismici, avrebbe incluso anche un nuovo modulo B, riaggiornato ad hoc.

Chiaramente i lavori oggetto di variante (l’eliminazione del muro nell’esempio) non potevano essere realizzati fin quando i progetti depositati non acquisivano valenza di titolo abilitativo (per decorrenza dei termini di deposito o per esplicito rilascio di autorizzazione da parte degli enti). Nel frattempo gli altri lavori, se non strettamente correlati a quello oggetto di variante, potevano andare avanti e, con essi, poteva proseguire anche l’iter del 110% con asseverazioni e quant’altro. Un procedimento molto italiano al quale tuttavia ci eravamo abituati e che, tutto sommato, funzionava bene.

Le varianti dopo il Decreto Semplificazioni-bis

Domanda - Adesso tutti gli interventi di Superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio vanno in CILAS e le varianti vanno comunicate a fine lavori come integrazione. Come ci si deve comportare nel caso di varianti sostanziali che necessitano di un nuovo via libera da parte del Genio Civile?

La risposta a questa domanda richiede molta cautela. Anzi, probabilmente ad oggi non esiste una risposta ufficiale, in assenza di chiarimenti da parte del Governo.

La mia opinione, spero di sbagliarmi, è che le varianti “sostanziali”, per le quali ci vuole il preavviso scritto, non sono compatibili con il regime della CILAS, per il semplice fatto che devono essere comunicate prima dei lavori agli Enti preposti, per consentire l’esercizio del potere di controllo. Se la CILAS può essere variata solo alla fine (e il testo dell’art. 119 comma 13 non lascia dubbi in tal senso), le due cose diventano automaticamente incompatibili. Di recente - e in modo ancor più imperativo rispetto all’art. 119 - si è espressa persino l’AdE su questo punto, ribadendo nella Guida Superbonus (vers. Settembre 2021) che “Per quanto riguarda le varianti in corso d’opera esse vanno comunicate alla fine dei lavori”. Dice che “vanno comunicate”, non che possono esserlo…

Con queste premesse, escludendo di presentare la CILAS di variante durante i lavori, perché espressamente vietato, risulterebbero gestibili con una variante finale solo le modifiche strutturali non sostanziali, ovvero quelle che riguardano singole parti o elementi dell’opera, che non producono variazioni rilevanti sul comportamento complessivo della struttura.

Ma il problema, purtroppo, non riguarda solo i lavori strutturali.

Anche alcune opere relative al risparmio energetico possono ricadere nella categoria della manutenzione straordinaria e quindi la loro modifica, se radicale, può richiedere anch’essa il preavviso scritto. Pensiamo ad esempio al caso di una variante in corso d’opera per l’aggiunta di un cappotto in facciata, tipico Ecobonus. Una modifica di questa natura non può essere di certo regolarizzata all’atto della dichiarazione di ultimazione dei lavori con una CILA ex post.

Per non parlare poi degli interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, di cui all’art. 32 del DPR380/01.

È un tema davvero molto delicato perché nel caso in cui un intervento già realizzato (e necessitevole di autorizzazione preventiva) venisse presentato a fine lavori con una pratica di variante esso costituirebbe una sorta di autodenuncia di illegittimità (l’incrocio tra data fattura lavori e data presentazione variante non lascerebbe scampo). Ove rilevata, una simile problematica, determinerebbe automaticamente la fattispecie degli “interventi realizzati in difformità dalla CILA”, con conseguente decadenza dai benefici fiscali (tutti), come previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 (oltre a sanzioni e contenziosi verso tutti i professionisti coinvolti, compresi quelli che attestano la conformità).

Se poi si trattasse di una ristrutturazione che comprende Sisma ed Ecobonus è evidente che un’unica pratica CILAS dovrebbe descrivere entrambi gli interventi perché, come noto, non è possibile la contemporanea vigenza di diversi titoli edilizi sullo stesso immobile. In altre parole quella CILAS includerebbe, fisicamente, sia i progetti strutturali sia quelli relativi all’isolamento termico e agli impianti, spesso redatti da professionisti diversi. Con relative asseverazioni.

Laddove il termotecnico facesse un passo falso presentando a fine lavori ciò che doveva essere regolarizzato prima, la CILAS perderebbe di efficacia, portandosi nel buco anche le opere di miglioramento antisismico. E ovviamente sarebbe la stessa cosa se a presentare la variante tardiva fosse lo strutturista.

Un mezzo disastro insomma. Quindi, ancora una volta, ci vuole sangue freddo e concentrazione. Emerge la necessità di non pensare troppo alle scadenze, se no ci si lascia prendere dalla fretta. Bisogna ponderare bene le scelte progettuali e, nel caso del Sismabonus, svolgere tutte le indagini sulle strutture esistenti e parlare bene con i propri clienti per capire cosa vogliono e cosa non vogliono.

Se questa mia analisi è corretta, per sicurezza, è meglio evitare varianti essenziali ai progetti presentati con CILAS, poiché sembrerebbero del tutto incompatibili con il regime edilizio introdotto dal decreto semplificazioni-bis. Almeno finché non ci saranno chiarimenti che, in questo caso, sarebbero davvero importanti.

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