Superbonus 110%: le zone grigie dopo le 5 modifiche

Dubbi e possibili interpretazioni sull’applicazione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) a seguito delle modifiche apportate al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Gianluca Oreto - 23/11/2021

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), l’argomento chiave resta sempre quello della proroga dell’orizzonte temporale di riferimento. Ed è quello di cui si parla in Parlamento alla vigilia dell’approvazione della prossima Legge di Bilancio 2022.

Superbonus 110%: cosa ha funzionato e cosa si può migliorare

Ciò di cui non si parla adeguatamente (o di cui si parla poco) è la necessità di fare il punto su quanto di buono ha generato il superbonus 110% e sui possibili correttivi che possano rendere più fluida e meno problematica l’attività di professionisti e imprese, sempre alla ricerca di risposte a domande sempre più puntuali che evidenziano un’area grigia in cui l’errore sta dietro l’angolo.

Un aspetto di queste detrazioni fiscali è certo e lo evidenzia ormai con cadenza mensile l’Enea nei suoi rapporti sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica: il superbonus 110%, soprattutto dopo le semplificazioni del D.L. n. 77/2021, sta funzionando. E quando diciamo che sta funzionando significa che:

  • sta incentivando la spesa in edilizia;
  • sta riducendo (se non addirittura azzerando data la necessità del Durc di congruità) il lavoro nero;
  • sta migliorando la qualità del patrimonio immobiliare.

Superbonus 110%: le modifiche normative

Come detto, però, non sono bastate le 5 grosse modifiche apportate fino ad oggi per dare chiarezza a molti dubbi e possibili interpretazioni su cui si celano tanti rischi. Stiamo parlando dei seguenti provvedimenti:

5 provvedimenti (in realtà 8 se consideriamo le conversioni in legge) che hanno provato a risolvere tante criticità o solo ampliare l’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110%.

Superbonus 110%: le zone grigie

Proveremo a sintetizzare quelli che sono (ancora) i tanti dubbi di professionisti e imprese, prendendo come riferimento la normativa vigente (quindi non le modifiche che potrebbero arrivare a seguito delle prossima legge di Bilancio e della conversione in legge del Decreto anti-frode).

1. L’orizzonte temporale trainante-trainato

Primo dubbio (che tanto dubbio non è) riguarda la dicotomia esistente tra orizzonte temporale previsto per gli interventi trainanti e quelli trainati per i condomini. L’attuale quadro normativo prevede un orizzonte temporale al 30 giugno 2022 per tutti ma:

  • per il soggetto beneficiario “condominio” la scadenza è stata portata al 31 dicembre 2022 dimenticando di prorogare anche gli interventi trainati realizzati dai singoli beneficiari “persone fisiche”;
  • l’attuale scadenza per portare in detrazione al 110% le spese previste per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo è al 31 dicembre 2021.

Benché siano ancora in tanti ad affermare che “non è possibile” che un trainato possa avere una scadenza diversa dal trainante (per comprensibilissime ragioni di natura tecnica, vedi ad esempio il doppio salto di classe energetica), cautela vuole (e noi lo consigliamo) di seguire pedissequamente la norma che, allo stato attuale, non prevede eccezioni temporali per le persone fisiche (che siano edifici unifamiliari o unità immobiliari in condominio).

2. Gli interventi trainati in presenza di vincoli

L’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevede che “Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3”.

La lettura “asettica” di questo comma porterebbe a ritenere che in presenza di qualsiasi vincolo di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia possibile realizzare gli interventi trainati di efficientamento energetico in assenza dei trainanti (cappotto termico e impianto di climatizzazione).

Benché formalmente sia un’interpretazione corretta, logicamente e tecnicamente devono essere gli interventi trainanti che non possono essere realizzati in presenza di vincoli e non è sufficiente la presenza di qualsiasi vincolo del Codice dei beni culturali del paesaggio.

Oltre a questo resta un dubbio che riguarda il doppio salto di classe energetica: deve riguardare l’intero edificio oppure solo l’unità immobiliare in cui si stanno realizzando gli interventi trainati? La norma non lo chiarisce.

3. Ambito di applicazione del superbonus

La norma prevede che gli interventi di superbonus 110% che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio possano essere realizzati a seguito di presentazione della CILAS. Si pongono almeno 3 domande:

  • si fuoriesce dall’ambito di applicazione della CILAS superati i limiti di spesa previsti?
  • la norma non deroga le normali procedure edilizie previste dal d.P.R. n. 380/2001, la CILAS va quindi in parallelo ai titoli ordinari o li sostituisce?
  • nella successiva valutazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001) la CILAS deve essere presa in considerazione?

4. Ambito applicativo del Decreto anti frode

Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si è posto il problema sull’applicazione dei nuovi adempimenti per interventi realizzati e saldati in data precedente per i quali il fornitore non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura. Per questi interventi è necessario il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei costi?

Alla domanda ha risposto una delle FAQ pubblicate il 22 novembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che in questi casi si applica il regime normativo precedente il D.L. n. 157/2021 ma ha anche ammesso che sarà necessario l’aggiornamento delle procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione di tali comunicazioni (aggiornamento che arriverà entro il 26 novembre 2021).

L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, ricordato che su tali comunicazioni si applicherà il nuovo regime di controllo preventivo e di sospensione di cui al nuovo art. 122-bis del Decreto Rilancio, introdotto dal Decreto Legge n. 157 del 2021.

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