Superbonus 90-110%: la condizione per gli edifici plurifamiliari

Il Decreto Legge n. 176/2022 prevede una condizione per la fruizione del superbonus 110% se il soggetto beneficiario è una persona fisica per gli interventi sugli edifici plurifamiliari

di Redazione tecnica - 22/11/2022

Con una modifica retroattiva all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater) ha previsto una rimodulazione del superbonus che ha una importante data spartiacque: il 25 novembre 2022.

Superbonus 90-110%: cosa cambia per gli edifici plurifamiliari

Diversamente dagli edifici plurifamiliari con parti comuni di cui all'art. 1117 del Codice Civile, per i quali serve anche una delibera antecedente al 25 novembre 2022 che approvi l’esecuzione dei lavori (e quindi approvi un progetto, un capitolato, un computo e un contratto d'appalto, e non una semplice dichiarazione d'intenti), nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una persona fisica proprietaria o co-proprietaria di un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, la condizione per mantenere l'aliquota al 110% per tutto il 2023 è una sola.

L'art. 9 del Decreto Aiuti quater prevede, infatti, che per le spese sostenute dall'1 gennaio 2023 l'aliquota per gli interventi di superbonus diminuisca dal 110% al 90% per tutto il 2023, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Diminuzione che non si applica:

  • ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una persona fisica proprietaria o co-proprietaria di un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, quindi, non servirà la delibera condominiale ma solamente la CILAS da presentare entro il 25 novembre 2022.

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