Superbonus, asseverazione Enea e sovraccarico piattaforma: interviene il Fisco

Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sugli effetti dell'omessa asseverazione ad Enea per la comunicazione della cessione crediti da Superbonus

di Gianluca Oreto - 31/07/2023

Ne avevamo scritto in tempi non sospetti, rilevando che per utilizzare l'istituto della remissione in bonis per usufruire delle opzioni alternative alla detrazione diretta, fosse necessario avere l'attestazione di Enea della trasmissione dei dati sull'asseverazione entro il 24 marzo 2023.

L'asseverazione Enea: l'ultima data utile

Nella "selva" di scadenze e obblighi previsti per l'utilizzo del superbonus 110% e delle opzioni alternative abbiamo aggiunto nel calendario il 24 marzo 2023, ultimo giorno utile per presentare l'asseverazione a Enea, che poi provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della sintesi dei dati relativi alla congruità delle spese e al rispetto dei requisiti tecnici.

Una data ricavabile a ritroso partendo dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873, il quale per gli interventi di superbonus "Eco" prevede (punto 2.1) che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come previsto una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Al punto 4.5 del provvedimento, è previsto che la comunicazione della scelta dell'opzione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

Tempistiche alla mano, considerato che quest'anno l'ultimo giorno utile per la comunicazione delle opzioni era venerdì 31 marzo 2023, il quinto giorno lavorativo precedente è stato venerdì 24 marzo, termine ultimo quindi per trasmettere ad Enea i dati sull'asseverazione e non perdere l’accesso alle agevolazioni tramite le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio.

La remissione in bonis

A queste considerazioni occorre affiancare le possibilità di remissione in bonis offerte dal Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 38 dell’11 aprile 2023. In particolare, come più volte sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, l'utilizzo della remissione in bonis per la comunicazione delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è consentito purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Se tali presupposti sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successivo all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'argomento è stato nuovamente trattato dal Fisco con la risposta n. 406 del 31 luglio 2023 che riguarda la possibilità di remissione in bonis per l'asseverazione Enea prevista per gli interventi di superbonus (anima eco).

Una risposta molto interessante da cui si evince chiaramente la ratio della norma, che non prende minimamente in considerazione le difficoltà operative di chi deve utilizzare le detrazioni fiscali e le opzioni alternative.

Il caso di specie può essere così riassunto:

  • soggetto beneficiario: persona fisica proprietaria di edificio da 2 a 4 unità immobiliari (art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio);
  • intervento: riqualificazione energetica con accesso al superbonus 110%;
  • SAL 30%: primo stato avanzamento lavori entro fine 2022 con sconto in fattura;
  • comunicazione della cessione: entro il 31 marzo 2023.

A questo punto l'istante fa presente che prodromico alla comunicazione della cessione è l'invio all'ENEA, da parte dei tecnici abilitati, dell'asseverazione di cui al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (decreto Asseverazioni), ma che il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare tale asseverazione relativa al 1° SAL entro il 31/03/2023 a causa anche di problemi col portale ENEA. Per questo motivo ha affermato l'intenzione di volerla inviare successivamente a tale data, quindi a partire dal 01/04/2023.

La domanda, a questo punto, è chiara: è possibile utilizzare l'istituto della remissione in bonis, per inviare tardivamente all'ENEA l'asseverazione del tecnico abilitato e, quindi, avvalersi del medesimo istituto anche per inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 (entro il 31/12/2022)?

Portale ENEA sovraccarico

L'istante fa presente che con comunicazione protocollata il 12 luglio 2023, inviata in esito alla richiesta della di integrare l'istanza fornendo "copia della asseverazione, precisando in un separato documento la data in cui la stessa è stata generata", è stato riferito che:

"sentito il tecnico l'asseverazione non è stata generata in quanto risultava impossibile caricare le informazioni e la documentazione essendo il portale ENEA sovraccarico. Nonostante numerosi tentativi non è riuscito a predisporla in tempo utile all'assolvimento del successivo obbligo comunicativo verso l'Agenzia delle Entrate. Per questo si è deciso di presentare interpello così da capire se fosse possibile caricarla sul portale ed inviarla all'ENEA sfruttando la remissione in bonis".

I chiarimenti del Fisco

Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento (di cui abbiamo già scritto sopra), l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che tra gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono beneficare delle detrazioni in argomento ricorre anche l'acquisizione dell'asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 119, comma 13­bis, del Decreto Rilancio che prevede:

"L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 [...]".

Il citato comma 13, lettera a), dispone a sua volta che:

"per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3­ter dell'articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative"

Con il Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici ­ cd Ecobonus), è stato tra l'altro approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve compilare ed inviare telematicamente all'ENEA all'esito di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nonché al termine degli stessi, al fine di attestare la conformità tra l'opera eseguita e i requisiti tecnici del progetto, nonché la congruità delle spese sostenute rispetto ai costi indicati negli appositi decreti e consentire il diritto alla detrazione fiscale della spesa.

L'articolo 3 del citato decreto MiSE dispone che:

"1. L'asseverazione di cui all'art. 2, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on­line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
2. L'asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi
".

Il successivo articolo 4 dispone che:

"1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'asseverazione ai sensi dell'art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all'art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: [omissis...]
e) che l'asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato; [...]"
.

La scadenza della comunicazione all'Enea

Detta comunicazione va, dunque, predisposta e presentata entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Nel caso di specie, alla data di scadenza dell'obbligo di predisposizione ed invio all'ENEA, nessuna asseverazione, compilata "debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale" era stata predisposta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 del decreto­legge n. 16 del 2012, per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.

Conclusioni

In definitiva, pazienza se la piattaforma Enea in quei giorni risultava sovraccarica e non consentiva l'invio dell'asseverazione e pazienza se ancora una volta il legislatore e gli enti controllori non sono a conoscenza di come realmente funziona un cantiere e le tempistiche spesso non compatibili con lo stato di fatto della piattaforme informatiche a disposizione degli operatori.

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