Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche: comincia la conversione del D.L. n. 212/2023

Alle Camere il disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2023 che apporta importanti modifiche al superbonus 110%, al bonus barriere architettoniche e alla cessione del credito

di Redazione tecnica - 08/01/2024

Bonus 75% barriere architettoniche

Secondo il Governo, l’art. avrebbe lo scopo di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici nell’utilizzo del bonus 75% previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio.

In particolare, con il comma 1, che modifica il comma 1 di detto articolo 119-ter, viene operata una restrizione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che è limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese sostenute e documentate, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (bonifico parlante).

Allo scopo di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, viene altresì abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter che, a legislazione vigente, comprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Con il comma 2 si interviene sulle possibilità di utilizzo delle opzioni alternative disciplinate dall’art. 2, comma 1-bis, del Decreto Cessioni. Viene stabilita la data del 31 dicembre 2023 quale termine finale dell’efficacia della deroga al blocco dell’esercizio delle opzioni. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più consentito esercitare dette opzioni, salvo che per i condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Requisito reddituale non necessario se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le deroghe allo stop delle opzioni alternative

Viene previsto un nuovo sistema di deroghe al blocco della cessione che salvaguarda i contribuenti in favore dei quali si può ritenere che si sia prodotta una legittima aspettativa all’applicazione delle norme previgenti. In particolare, potranno continuare ad utilizzare sconto e cessione gli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, sussista una delle seguenti condizioni:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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