Superbonus in condominio: no a interventi negli appartamenti senza il consenso dei proprietari

L’assemblea condominiale non può perseguire finalità extra-condominiali, nè occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi

di Redazione tecnica - 09/04/2024

Delibera nulla se si autorizzano lavori su proprietà privata senza il consenso dei proprietari

Tornando al caso in esame, i giudice ha ritenuto radicalmente nulle le delibere condominiali, in quanto affette da difetto assoluto di attribuzioni.

Dalla disamina della relazione tecnica di asseverazione allegata alla CILA venivano infatti descritte lavorazioni che necessariamente si sarebbero estese alle proprietà private, non solo come interventi c.d. trainati, ma persino trainanti, senza che la delibera avesse espressamente sottoposto all’approvazione dei condomini tale possibilità, limitandosi ad approvare tout court il progetto esecutivo.

Anche la delibera successiva è da considerarsi nulla con riverbero sul contratto di appalto nel quale veniva premesso che gli interventi, dunque anche quelli relativi alle parti private dei singoli condomini, sarebbero stati oggetto di deliberazione dell’assemblea condominiale, circostanza non evincibile dalla disamina della richiamata delibera, così come non risulta che l’assemblea abbia autorizzato l’amministratore ad adottare il regime dello sconto in fattura ex art. 121 co. 1 lett. a) D.L. n. 34/2020.

Nessuna possibilità quindi di intervenire con lavori all'interno degli appartamenti senza consenso esplicito dei proprietari, messo nero su bianco all'interno della delibera assembleare e senza che basti la maggioranza semplificata di delibera sui lavori Superbonus, legittima per le parti comuni ma non per opere nelle singole unità immobiliari.

 

 

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