Superbonus e contributo Sisma: il Commissario Straordinario sul nuovo DL

Nessuna variazione prevista sull'utilizzo del contributo previsto dal Decreto Cessioni, per il quale continuano ad applicarsi sconto in fattura e cessione del credito

di Redazione tecnica - 10/01/2024

Dopo la pubblicazione del Decreto-Legge del 29 dicembre 2023, n. 212, con il quale sono state previste alcune importanti modifiche per l’utilizzo del Superbonus, il Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha fornito delle precisazioni sul ricorso alle agevolazioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio per immobili danneggiati dagli eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009. 

Superbonus in aree Sisma: chiarimenti dal Commissario Straordinario sul contributo

Come si legge nella nota a firma del Commissario“Il D.L. n. 212/2023 dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”.

Chiarimenti che Castelli ha ritenuto necessari per fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento, con l’art. 2, comma 3 del D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”) “ di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, abbiamo continuato a lavorare, siglando Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro”. Inoltre, d’intesa con il Fisco, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus.

Il Commissario quindi rassicura committenti e imprese: “Le attività possono dunque proseguire nel corso del biennio 2024-20025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendoci di questo strumento”.

Ok a sconto in fattura e cessione del credito

Inoltre il testo del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni conferma che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.

Continueranno quindi a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta tutti i soggetti che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al comma 1-ter (ecobonus) e/o al comma 4-quater (sismabonus) oppure nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al comma 4-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

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