Superbonus e pannelli fotovoltaici: ok all’installazione in area vincolata

Il TAR ricorda che è necessario operare un corretto bilanciamento tra interessi pubblici concorrenti: tutela ambientale e promozione delle fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 10/01/2024

L’installazione di pannelli fotovoltaici in area vincolata non è possibile soltanto a fronte di motivazioni particolarmente stringenti nel diniego di autorizzazione paesaggistica. Non è infatti sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Rinnovabili e compatibilità paesaggistica: nuova sentenza del TAR

Sulla base di questi presupposti, il TAR Campania, con la sentenza del 3 gennaio 2024, n. 73, ha annullato il rigetto di un’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di 8 pannelli fotovoltaici nell’ambito di un intervento Superbonus su un edificio unifamiliare, situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il rigetto da parte dell’Amministrazione era stato emanato sulla base del parere negativo della Soprintendenza, essenzialmente incentrato sulla considerazione che i pannelli, percepibili da diversi punti di vista, avrebbero compromesso i tratti caratteristici della località protetta, e sarebbero stati “estremamente stridenti rispetto all'ambito, di tipo prettamente rurale/agricolo, nel quale si collocano”.

Sul punto, il Tribunale amministrativo ha ricordato che in materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi.

Impianti fotovoltaici in area vincolata: il d.Lgs. n. 28/2011

In particolare, la disciplina paesaggistica degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, ha come riferimento l’art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011 secondo cui “l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio tipo … non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b e c, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».

Spiega il giudice che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.

In questo senso, la giustizia amministrativa, con diverse sentenze, ha statuito che:

  • il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio;
  • in simili fattispecie, vengono in rilievo interessi pubblici pariordinati e concorrenti, entrambi di matrice ambientale: la tutela del paesaggio da una parte e, dall’altra, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento.

Tutela paesaggio e fonti rinnovabili: il bilanciamento degli interessi

Ciò richiede un rigoroso ed analitico bilanciamento, utile a stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

Di conseguenza, le motivazioni dell'eventuale diniego, anche parziale, di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Queste considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Nel caso in esame, secondo il TAR, la Soprintendenza non risulta aver fatto buon governo dei principi ordinamentali, essendosi limitata a inferire, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

L’area interessata dall'intervento per altro non era caratterizzata da elementi arborei di pregio e non risultava visibile da spazi pubblici esterni e/o belvedere accessibili al pubblico per via di barriere architettoniche e percettive (edifici di civile abitazione, vegetazione autoctona ecc.).

Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il parere negativo di compatibilità paesaggistica in favore invece dell’installazione dei pannelli fotovoltaici, come promozione di fonti energetiche rinnovabili.

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