Superbonus e plusvalenze immobiliari: interviene il Notariato

Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2024 vi è il diverso trattamento delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili oggetto di interventi di superbonus

di Gianluca Oreto - 20/03/2024

Niente plusvalenze per gli interventi sulle parti comuni

Pur ammettendo che lo studio si presta come un lavoro di interpretazione nell’attesa di chiarimenti più pertinenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Notariato rileva alcune conclusioni:

  1. sono idonee a generare una plusvalenza imponibile, soltanto le cessioni onerose di unità immobiliari residenziali, diverse dalle abitazioni principali, che facciano seguito ad interventi da Superbonus che abbiano interessato direttamente il medesimo bene ceduto e soltanto se non ricorrano cause di esclusione;
  2. non generano la nuova plusvalenza immobiliare le cessioni poste in essere successivamente alla esecuzione di interventi sulle parti comuni dello stabile di cui faccia parte il bene ceduto ceduto;
  3. sono potenzialmente plusvalenti le sole cessioni onerose operate a seguito di interventi ex art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 che hanno goduto della detrazione massima del 110%;
  4. non costituiscono fattispecie imponibili, le cessioni di beni residenziali che abbiano fruito del Superbonus in misura maggiorata ma inferiore al 110%;
  5. possono essere considerati fatti generatori di plusvalenza, unitamente alla cessione, solamente gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti sul singolo immobile;
  6. rimangono escluse le cessioni che facciano seguito ad interventi ex art. 119 di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera e quelli non aventi natura edilizia.

In allegato l’interessante studio del Notariato

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