Superbonus e qualificazione imprese: i dubbi di ANAC sulle attestazioni

L’Autorità Anticorruzione segnala al MEF e al MIT alcune criticità sull’utilizzo della qualificazione da parte di imprese senza esperienza nell’ambito dei lavori pubblici

di Redazione tecnica - 14/03/2023

Se l’obbligo di attestazione SOA viene visto da più parti come garanzia della qualità e dell’affidabilità delle imprese, dall’altra parte ANAC segnala un possibile uso distorto della qualificazione come chiave di accesso al mercato dei lavori pubblici da parte di realtà senza alcuna esperienza in merito.

Superbonus, qualificazione imprese e lavori pubblici: i dubbi di ANAC

È  quanto emerge dalla nota del 1° marzo 2023 a firma del Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per evidenziare alcune criticità emerse in merito all'applicazione dell'articolo 10-bis del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, rubricato "Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"

La disposizione prevede che, dal 1 °gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali Superbonus previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, e dell’utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni fiscali disciplinate dall'art. 121 dello stesso provvedimento, nel caso di lavori di importo superiore a 516mila euro, le imprese esecutrici devono essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici. Fino al 30 giugno 2023, è previsto che l'affidamento dei suddetti lavori può essere effettuato anche ad imprese che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione.

A decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa.

La norma non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 21/2022 (21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice Civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese possano acquisire la "condizione Soa" entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Qualificazione imprese: estensione della norma dei contratti pubblici a lavori privati

Come spiega ANAC, la disposizione estende la normativa sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ad alcuni lavori commissionati da soggetti privati, espressamente individuati, quale condizione per consentire al committente di beneficiare delle previste agevolazioni fiscali (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché, con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore del decreto legge n 11/2023, lo sconto in fattura, e la cessione del credito d'imposta).

L’art. 10-bis fa espresso riferimento alla qualificazione prevista dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, rinviando quindi al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza dell'articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici.

Spiega ANAC che la norma impone uno sforzo interpretativo per consentire l'applicazione al settore privato di disposizioni destinate agli esecutori di lavori pubblici.

Sul punto l'Autorità riporta alcuni esempi:

  • non è chiaro se l'attestazione di qualificazione vada conseguita per categorie e classifiche congruenti con l’intervento da realizzare (come avviene per i lavori pubblici) oppure se sia sufficiente il solo possesso dell'attestazione, a prescindere dalla categoria/classifica conseguita.
  • non è chiaro se sia possibile applicare ai lavori privati alcune specifiche previsioni, come ad esempio l'incremento del quinto di cui l'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, che consente la partecipazione alle gare per importi pari all'importo della qualificazione posseduta aumentata di un quinto.

La risoluzione di tali dubbi assume particolare rilevanza, spiega ANAC, se si vuole garantire l'effettiva capacità esecutiva degli operatori economici e scongiurare l'introduzione di elementi di disparità di trattamento, anche per trovare il giusto contemperamento tra due opposte esigenze:

  • consentire l'accesso ai benefici fiscali ai committenti,
  • preservare il buon funzionamento del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, istituito a garanzia dell'affidabilità professionale degli operatori economici e, indirettamente, del rispetto dei principi generali di economia, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Le garanzie sul sistema di qualificazione

Proprio da questo punto di vista ANAC esprime delle perplessità, in quanto le attestazioni di qualificazione emesse per consentire l'accesso ai benefici fiscali, potranno essere utilizzate anche per partecipare a procedure di affidamento pubbliche e che gli interventi incentivati ben potranno essere utilizzati a comprova del possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con la possibilità, per gli operatori economici, di incrementare ulteriormente la qualificazione già conseguita.

Considerato che con specifico riferimento ai lavori eseguiti, ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza ha già accertato criticità nell'emissione dei certificati di esecuzione lavori riferiti al superbonus, ad esempio, in relazione all'indicazione delle imprese intervenute a vario titolo nei lavori e che, quindi, potranno spendere i relativi requisiti in fase di qualificazione, si rischia, a parere dell’Autorità, di consentire l'accesso al mercato dei lavori pubblici da parte di operatori economici, spesso, general contractor, che, nella maggior parte dei casi, non vantano una pregressa esperienza in materia di lavori.

Secondo ANAC, l'assenza di prescrizioni analoghe a quelle imposte agli esecutori di lavori pubblici/ rischia seriamente di compromettere il buon funzionamento del sistema di qualificazione, favorendo la diffusione di fenomeni distorsivi per tutte le regioni esposte.

Per questo motivo, sarebbero necessarie delle indicazioni di carattere generale, volte a favorire la corretta applicazione della normativa di settore e l'adozione di comportamenti uniformi da parte di tutti i soggetti a vario titolo interessati, anche coinvolgendo le Associazioni di categoria delle SOA e degli operatori economici.

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