Superbonus: il TAR sulla natura della CILA

Cos'è la CILA-Superbonus (CILAS)? Qual è la sua natura? Come considerare i provvedimenti di inefficacia? Lo ribadisce il TAR

di Gianluca Oreto - 04/05/2023

Dall'1 giugno 2021 il comparto dell'edilizia si è dovuto confrontare con un nuovo provvedimento amministrativo necessario per accedere alle agevolazioni previste all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus anche conosciuta come CILA-Superbonus o più semplicemente CILAS.

CILA-Superbonus: interviene il TAR

Un provvedimento amministrativo resosi necessario a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), ma "pensato" (evidentemente) male considerate le problematiche sorte recentemente a seguito dell'ordinanza del TAR Veneto n. 128 del 13 marzo 2023 che ne ha evidenziato le criticità relative alla deroga prevista sull'attestazione dello stato legittimo (non necessaria nella CILAS) che però (come più volte documentato su queste pagine) non esonererebbe la pubblica amministrazione dalle sanzioni in caso di presenza di abusi edilizi.

L'argomento CILAS è stato nuovamente ripreso questa volta dal TAR Calabria che con l'ordinanza 13 aprile 2023, n. 175 ha confermato un'altra tesi (anche in questo caso più volte esaminata su queste pagine) circa la sua "natura".

La natura della CILA

Il nuovo caso risolto dal TAR Calabria è decisamente più semplice e conduce a considerazioni che non possono più essere messe in discussione. L'ordinanza, infatti, arriva per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia di un provvedimento del Comune che aveva dichiarata inefficace la comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus presentata per degli interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico che dovevano accedere ai benefici fiscali dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

Il TAR Calabria ricorda una giurisprudenza definita "in via di consolidamento" sulla natura della CILA, ammettendo l'esistenza di qualche dubbio sulle possibilità che l’amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di comunicazione.

Per questo motivo e considerato il periculum in mora in considerazione del rischio di perdita dei benefici fiscali, il TAR ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Nel merito, poi, la trattazione del ricorso è stata rinviata ad udienza pubblica del 29 novembre 2023.

Inefficacia della CILA

Sulla natura della CILA/CILAS e sulle possibilità che la pubblica amministrazione possa emettere un provvedimento di inefficacia, ricordiamo la sentenza del TAR Campania 10 ottobre 2022, n. 2627 che ha evidenziato alcuni importanti aspetti:

  1. la CILA (e quindi anche la CILAS) può essere considerata inefficace (e quindi va bene il provvedimento di inefficacia del Comune) solo valica i limiti di legge per la quale è stata presentata ovvero se è stata presentata per interventi che avrebbero richiesto di SCIA, PdC o edilizia libera (questa puntualizzazione è utile perché spesso la CILA viene presentata per opere di edilizia libera al solo fine di giustificare l'accesso al bonus ristrutturazioni edilizie che, com'è noto, per gli interventi sulle parti private non è accessibile in caso di manutenzione ordinaria);
  2. il regime proprio dell’attività edilizia subordinata a CILA non prevede una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio;
  3. sulle CILA all'amministrazione resta il potere di vigilanza nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia.

Concetti che sono stati più volte ribaditi anche dal Consiglio di Stato (sentenze n. 8759/202 e 8859/2022 solo per citare le più recenti).

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