Terzo Condono Edilizio in area vincolata: irrilevante il parere delle Autorità per abusi insanabili

Quando è ammesso il condono in area vincolata? Per quali lavori? Perché il parere dell'Autorità preposta al vincolo può non rilevare? Ecco le risposte del TAR

di Redazione tecnica - 09/05/2024

Il diniego del condono ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. "Terzo Condono Edilizio") è sempre legittimo se riguarda la realizzazione di consistenti abusi all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, anche se disposto in assenza del parere dell’Autorità preposta alla tutela.

Il rilascio del condono nelle aree tutelate infatti può essere ammesso solo in presenza di lavori di lieve entità, e solo in quel caso, peraltro, è obbligatorio per l’Amministrazione richiedere il parere della Soprintendenza competente.

Terzo Condono in aree vincolate: quali interventi sono sanabili?

Lo ha spiegato il TAR Lazio con la sentenza del 9 aprile 2024, n. 6848, con cui ha confermato il diniego dell’istanza di Terzo Condono Edilizio (D.L. n. 269 del 2003 convertito nella Legge 326/2003) disposto dal Comune per opere di ampliamento conseguite senza titoli in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità.

Si spiega infatti che la normativa di cui al Terzo Condono è molto più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 47/1985 (Primo Condono) e dalla Legge n. 724/1994 (Secondo Condono), e ammette la sanatoria in aree sottoposte a vincoli paesaggistici esclusivamente per abusi rientranti nelle categorie del restauro, del risanamento conservativo e della manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In particolare, gli interventi condonabili sono quelli elencati ai punti 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del decreto legge che regolamenta il terzo condono, mentre le opere non ammissibili ai fini della sanatoria sono indicate ai punti 1, 2 e 3 dello stesso Allegato, e comprendono la realizzazione di nuove opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza titoli o in difformità dagli stessi.

Ciò implica che solo le opere di minore rilevanza possono essere oggetto del terzo condono se l’abuso è avvenuto in area tutelata da vincoli.

Gli illeciti che prevedano la costruzione di nuovi manufatti o lavori di ristrutturazione, invece, non possono in alcun modo essere condonati neanche se dovessero risultare conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; ciò a prescindere dal parere dell’Autorità competente e anche dal fatto che sull’area sussista un vincolo di inedificabilità assoluta o solo relativa.

Ampliamenti in area vincolata: mai sanabili a prescindere

Tornando al caso in esame, è chiaro dunque che non è sanabile l’abuso oggetto della sentenza, consistente nella chiusura di un balcone per realizzare ex novo una veranda, che ha comportato un ampliamento della superficie preesistente, con la creazione di un nuovo volume e la modifica della sagoma dell’edificio.

Non si tratta infatti di un lavoro di lieve entità, ma di un consistente intervento di nuova costruzione per il quale era obbligatorio il permesso di costruire. Essendo però stato realizzato in area sottoposta a tutela paesaggistica, non può essere mai condonabile secondo la normativa di riferimento, a prescindere dalla verifica della conformità degli interventi e anche dal parere della competente Soprintendenza.

I giudici del TAR spiegano infatti che tale parere risulta necessario solo in presenza di opere potenzialmente sanabili - che quindi siano configurabili nelle categorie di interventi di minore entità - mentre non ha alcuna rilevanza in riferimento agli abusi edilizi più gravi che siano stati realizzati nelle aree vincolate, in quanto questi comunque in linea generale non possono essere suscettibili di sanatoria.

Il diniego del condono risulta pertanto del tutto legittimo anche se disposto senza il previo parere delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli.

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