Terzo Condono Edilizio: cambio di rotta sui vincoli di inedificabilità

La Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma regionale siciliana: Assessorati e Soprintendenze devono adeguarsi a quanto disposto dalla legge n. 326/2003

di Redazione tecnica - 16/01/2023

Scusate, abbiamo scherzato. Potrebbe riassumersi così la vicenda dell'art. 25-bis della L.R. Sicilia n. 15/2004, introdotto dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 19/2021, che, secondo quella che è stata definita come un'interpretazione autentica della norma sul Terzo Condono Edilizio, ha consentito l'estensione della sanatoria ad edifici abusivi situati in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa, ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 252/2022.

Terzo condono edilizio e vincoli di inedificabilità: illegittima la norma regionale siciliana

Una decisione della Consulta che ha costretto l'Amministrazione Regionale a corerre ai ripari, come dimostra la recente Circolare n. 2 del 30 dicembre 2022, inviata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e alle Soprintendenze, all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore  e all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Nel documento si ripercorre quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto tale disciplina lesiva della riserva allo Stato della tutela dell'ambiente (art. 117. secondo comma, lettera s). Cost.). in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, art. 32, comma 27, lettera d). del decreto-legge n. 269/2003. La disposizione “incriminata” recita testualmente. "Art 25-bis. Norme di interpretazione autentica 1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003. n 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino vincoli di inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”.

Nel merito la Corte Costituzionale, ha ritenute fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri osservando che il tenore letterale del comma 1 dell’art. 24 della legge regionale n. 15 del 2004, porta a ritenere che tale disposizione rechi un recepimento integrale dell'articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003 "nei termini e nelle forme", con la conseguente inammissibilità delle domande di condono relative ad abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa. Lo stesso orientamento, del resto, era stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione penale secondo cui la legge siciliana n. 37/1985, che recepiva il primo condono edilizio e ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta.

Il d.l. n. 269/2003 che disciplina il terzo condono edilizio, viene recepito direttamente e integralmente dalla Regione con la I.r. n. 15 del 2004 e, dunque, con gli stessi limiti previsti dalla normativa statale di cui al comma 27, lett. d) dell'art. 32 della citata norma, ovvero il divieto di condonabilità in aree vincolate senza distinzione alcuna tra vincoli assoluti e vincoli relativi.

Ancora una volta la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità della norma regionale, si è soffermata sulla natura straordinaria ed eccezionale del condono edilizio e come tale di stretta interpretazione; da ciò discende che il potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili da parte delle Regioni trova il suo limite, oltre che nella "materia penale", anche nella potestà del legislatore statale di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione delle opere abusive non suscettibili di sanatoria e delle volumetrie massime sanabili) in quanto immediatamente riferibile ai principi di "grande riforma economica-sociale".

Di conseguenza, la norma in questione, lungi dal fornire un’interpretazione autentica della legge n. 15 del 2004, ha carattere innovativo e amplia surrettiziamente le ipotesi di ammissibilità del condono edilizio della legge n. 326 del 2003 anche ai casi di abusi edilizi non formali realizzati nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità relativa. previo il nulla osta della competente soprintendenza.

Secondo i giudici della Consulta, il legislatore regionale ha manifestamente travalicato i limiti della propria potestà legislativa primaria in materia e applicato retroattivamente una disposizione di legge che determina un ampliamento delle ipotesi di sanatoria edilizia in quegli ambiti in cui la normativa nazionale la escludeva, con efficacia estesa anche al passato attraverso la possibilità di presentare istanza di riesame dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

La Circolare agli Assessorati e alle Soprintendenze

Ne consegue, segnala l’Assessorato, che ancora una volta è mutato in Sicilia il quadro interpretativo del c.d. terzo condono e, per effetto di quanto recato nella pronuncia della Corte Costituzionale, l’Amministrazione è tenuta ad applicare le previsioni nazionali nei casi regolati e previsti dalla 326/2003 così come recepita dalla I.r. 5 novembre 2004. n. 15.

Pertanto:

  • nelle aree sottoposte a vincolo, sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro; risanamento conservativo; manutenzione straordinaria; opere che non comportino nuovi volumi o superfici);
  • per gli interventi che rientrino in tale tipologia, la sanatoria edilizia richiede il preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza, e ciò anche se l’abuso sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore del vincolo (art. 32 comma 2, I. 47/85 come modificato dall'art. 32. comma 43 l. 326/2003;
  • sono insanabili gli abusi edilizi che stati realizzati in aree di interesse paesaggistico che rientrino nelle tipologie edilizie diverse da quelli specificati

Contestualmente, specifica l'Assessorato, viene revocata la Circolare n. 3 del 28 marzo 2014.

Pubblicazione della Sentenza n. 252/2022 sulla G.U.R.S.

Cmunichiamo, altresì che la sentenza della Corte Cstituzionale n. 252/2022 è stata, anche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2022.

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